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Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 11 pagine
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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi «%ASFF_YYYY_ID»
a. per il quale non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:20213 senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria; o
b. che viene installato all’interno di un edificio, se le norme menzionate alla lettera a potrebbero essere soddisfatte installando l’impianto all’esterno dell’edificio senza l’utilizzo di un prodotto refrigerante stabile nell’aria, ma tale impianto:
1. non è tecnicamente possibile per motivi diversi dalle norme menzionate alla lettera a; o
2. non è ammissibile per altri motivi, in particolare riguardanti la protezione contro l’inquinamento fonico.
6Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 non si applica se:
a. secondo lo stato della tecnica le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021 non possono essere rispettate senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore al rispettivo valore limite vigente;
b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; e
c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
7Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3 non si applica se:
a. la surgelazione non può essere combinata con un freddo positivo;
b. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
c. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; e
d. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
8Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera c numero 2 non si applica agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione che presentano una temperatura di evaporazione pari o inferiore a –90 °C, se:
a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; e
c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
3 Queste norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.