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Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 11 pagine
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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi «%ASFF_YYYY_ID»
9Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato, la cui immissione sul mercato è soggetta ad autorizzazione, possono essere forniti a terzi per gli impieghi di cui al numero 2.1 capoverso 3 senza una nuova autorizzazione se non vengono ristrutturati e non viene cambiata la loro ubicazione.
10Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato possono essere ampliati con componenti aggiuntivi, se questi soddisfano i requisiti di legge relativi al tipo e alla capacità del prodotto refrigerante come pure ai circuiti secondari che si applicano all’immissione sul mercato di un impianto intero simile.
11Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numeri 1–3 e lettere b–e se:
a. secondo lo stato della tecnica le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021 non possono essere rispettate senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria;
b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; e
c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
12D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza i capoversi 5 lettera a, 6 lettera a e 11 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.
N. 2.3 cpv. 1
1Un impianto che può essere immesso sul mercato solo se è stata concessa una deroga di cui al numero 2.2 capoverso 11, può essere messo in esercizio unicamente se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell’esistenza di tale deroga.
N. 2.5
I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono essere consegnati solo a persone che adempiono i requisiti dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti.
N. 3.2.2 cpv. 1
1Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica in impianti immessi sul mercato sulla base della deroga secondo il numero 2.2 capoverso 1.
N. 3.3.1
È vietata la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti.