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Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 11 pagine
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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2.15
N. 5.2 cpv. 2bis
2bisLe pile industriali gravemente danneggiate sono esenti dall’obbligo di ripresa gratuita di cui al capoverso 2. I commercianti possono addebitare ai consumatori i costi aggiuntivi risultanti dallo smaltimento.
N. 6.1 cpv. 3 lett c
3Su domanda, l’organizzazione esenta dall’obbligo della tassa i fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autoveicoli e pile industriali, se essi:
c. presentano all’organizzazione la loro domanda completa entro il 31 luglio ai fini di un’esenzione per l’anno successivo.
N. 6.3 cpv. 1 e 2
1Le parti assoggettate alla tassa devono notificare all’organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. La notifica avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l’organizzazione una periodicità diversa.
2I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dall’obbligo della tassa devono notificare, entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio, all’organizzazione la quantità di pile immessa sul mercato durante l’anno precedente, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. L’organizzazione mette a loro disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica. Essa trasmette all’UFAM le notifiche ricevute, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.
N. 6.6bisRimborso della tassa
1Chi esporta pile sulle quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata al netto dei costi già sostenuti.
2Le domande di rimborso della tassa devono essere presentate all’organizzazione entro il 31 marzo dell’anno successivo.
N. 6.9 cpv. 1
1L’organizzazione statuisce mediante decisione:
a. deroghe all’obbligo di pagare gli emolumenti;
b. domande di finanziamenti a terzi;
c. domande di restituzione della tassa.