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Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 11 pagine
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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2.10
N. 2.1
2.1 Divieti
1Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’esportazione di:
a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a 0,0005;
b. apparecchi e impianti che funzionano con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.
2Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato come pure l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria:
a. apparecchi frigoriferi e congelatori per il raffreddamento di derrate alimenti o merci deperibili;
b. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di locali;
c. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di processi, compresi deumidificatori e asciugatrici;
d. impianti di climatizzazione impiegati in veicoli a motore, ferroviari e natanti;
e. impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di merci.
3È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria:
a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:
1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,
2. con una potenza di raffreddamento di al massimo 7 kW,
3. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 750,
4. con unità esterne e interne (impianto di climatizzazione a split) e una potenza di raffreddamento di al massimo 12 kW, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150, o
5. senza circuito del vettore del freddo che:
i. utilizzano almeno tre unità di evaporazione e presentano una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW, o
ii. utilizzano più di 40 unità di evaporazione;
b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:
1. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW,
2. freddo positivo con una potenza di raffreddamento superiore a 15 kW,