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Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 11 pagine

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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze,

preparati e oggetti particolarmente pericolosi «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2.10

N. 2.1

2.1 Divieti

1Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’esportazione di:

a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a 0,0005;

b. apparecchi e impianti che funzionano con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

2Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato come pure l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria:

a. apparecchi frigoriferi e congelatori per il raffreddamento di derrate alimenti o merci deperibili;

b. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di locali;

c. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di processi, compresi deumidificatori e asciugatrici;

d. impianti di climatizzazione impiegati in veicoli a motore, ferroviari e natanti;

e. impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di merci.

3È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria:

a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:

1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,

2. con una potenza di raffreddamento di al massimo 7 kW,

3. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 750,

4. con unità esterne e interne (impianto di climatizzazione a split) e una potenza di raffreddamento di al massimo 12 kW, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150, o

5. senza circuito del vettore del freddo che:

i. utilizzano almeno tre unità di evaporazione e presentano una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW, o

ii. utilizzano più di 40 unità di evaporazione;

b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:

1. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW,

2. freddo positivo con una potenza di raffreddamento superiore a 15 kW,