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Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 6 pagine
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Medicina e dignità umana «%ASFF_YYYY_ID»
h. sul contenuto della dichiarazione di consenso scritta conformemente all’articolo 3 capoverso 1.
4 Abrogato
Art. 3 Consenso
1 Firmando la dichiarazione di consenso, la coppia conferma di essere stata informata conformemente all’articolo 2 e acconsente che l’embrione soprannumerario sia utilizzato per derivare cellule staminali o per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione.
2 Alla coppia è accordato un adeguato periodo di riflessione per decidere riguardo al consenso.
Art. 4
Concerne soltanto il testo francese.
Titolo prima dell’art. 5
Sezione 2: Procedura di autorizzazione per la derivazione di cellule staminali embrionali
Art. 5 lett. a, b e c
Per ottenere l’autorizzazione di derivare cellule staminali in vista della realizzazione di un progetto di ricerca (art. 7 LCel), è necessario presentare per esame all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i seguenti documenti:
a. la documentazione completa del processo di derivazione di cellule staminali, inclusa una prova dell’idoneità degli strumenti di laboratorio;
b. la documentazione completa del progetto di ricerca con cellule staminali embrionali, così come è stata presentata alla competente Commissione d’etica conformemente all’articolo 17 o alla legge del 30 settembre 20113 sulla ricerca umana (LRUm);
c. la decisione della Commissione d’etica competente in merito all’autorizzazione del progetto di ricerca;
Art. 7 cpv. 2 e 3
2 Se l’UFSP chiede documenti supplementari alla direzione di progetto, il termine decorre a partire dalla ricezione dei suddetti documenti.
3 L’UFSP comunica alla direzione di progetto l’inizio del termine.