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Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 11 pagine

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Ordinanza concernente i progetti di ricerca sull’essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 20 settembre 20131 sulla ricerca umana è modificata come segue:

Art. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 2

Si applicano per analogia le seguenti disposizioni dell’ordinanza del 20 settembre 20132 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm):

a. la nozione di informazioni eccedenti secondo l’articolo 2 lettera f;

b. le prescrizioni in materia di:

1. integrità scientifica secondo l’articolo 3,

2. qualità scientifica secondo l’articolo 4;

3. inclusione di gruppi di persone rilevanti secondo l’articolo 4a.

Art. 4 cpv. 1 lett. d

1 La direzione di un progetto di ricerca deve:

d. garantire l’esistenza di adeguate conoscenze e competenze negli ambiti della sicurezza e della protezione dei dati.

1 RS 810.301

2 RS 810.305

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