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Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 11 pagine
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Ordinanza concernente i progetti di ricerca sull’essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 settembre 20131 sulla ricerca umana è modificata come segue:
Art. 1 lett. b
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 2
Si applicano per analogia le seguenti disposizioni dell’ordinanza del 20 settembre 20132 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm):
a. la nozione di informazioni eccedenti secondo l’articolo 2 lettera f;
b. le prescrizioni in materia di:
1. integrità scientifica secondo l’articolo 3,
2. qualità scientifica secondo l’articolo 4;
3. inclusione di gruppi di persone rilevanti secondo l’articolo 4a.
Art. 4 cpv. 1 lett. d
1 La direzione di un progetto di ricerca deve:
d. garantire l’esistenza di adeguate conoscenze e competenze negli ambiti della sicurezza e della protezione dei dati.
1 RS 810.301
2 RS 810.305
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