Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
non da fornitori privati e i server devono trovarsi in Svizzera o quantomeno in Europa. La LEp andrebbe modificata in questo senso. PSS approva la scelta di creare la base legale per permettere test fai da te, perché questi ultimi contribuiscono in misura significativa alla prevenzione e alla lotta contro una malattia trasmissibile. Tuttavia, tale base dovrebbe valere anche per la raccolta di campioni a domicilio (home sampling). MV chiede che sia mantenuto il disciplinamento vigente. N.I.E. è del parere che il Consiglio federale abbia troppo potere e la protezione dei dati non sia garantita. Sostiene inoltre che la protezione dei dati e i diritti fondamentali devono essere rispettati. SFF sottolinea la necessità di specificare, al capoverso 5, che la possibilità di mettere a disposizione i dati è limitata a un progetto di ricerca specifico. In merito al capoverso 6 è del parere che sia preferibile rinviare alla LPD (art. 31 cpv. 2 lett. e n. 1 LPD). SPSP auspica una formulazione più flessibile del capoverso 5. In analogia con l’articolo 39 LPD, suggerisce di sostituire il termine «anonimizzazione» con una locuzione del tipo «in una forma che non permetta di identificare le persone interessate». VB osserva che dal tenore dell’articolo non è chiaro in che modo altre autorità federali e cantonali trattino i dati dei pazienti, concludendo che questo è in contraddizione con la LPD.
Art. 60 Sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili»
1L’UFSP gestisce il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», che serve:
a. alla sorveglianza delle malattie trasmissibili, compresa l’individuazione precoce, nell’ambito dei compiti in virtù della presente legge;
b. alla Confederazione e ai Cantoni per adempiere i loro compiti esecutivi, in particolare l’identificazione e l’informazione delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni di cui all’articolo 33;
c. all’allestimento di statistiche nonché al controllo dell’esecuzione e alla ricerca;
d. all’attività di rendiconto a livello nazionale e internazionale.
2Il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» dispone di un’interfaccia con il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» (art. 60a) e il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» (art. 60c).
3Contiene i dati seguenti:
a. dati concernenti l’identità, la salute e la sfera intima delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
b. dati concernenti l’identità dei medici sottoposti all’obbligo di dichiarazione nonché gli ospedali, i laboratori e le altre istituzioni pubbliche e private del sistema sanitario, che permettono di contattarli in modo univoco;
c. dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33–40, adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili;
d. dati concernenti il consumo di antimicrobici.
4Per adempiere i loro compiti, i servizi seguenti possono consultare e trattare i dati seguenti:
a. l’UFSP: i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione, i risultati delle indagini epidemiologiche, i dati concernenti la diagnostica di riferimento, i dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33– 40 adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili nonché i dati concernenti il consumo o la dispensazione di antimicrobici;
b. i servizi federali menzionati all’articolo 12 capoverso 3: i dati di cui hanno bisogno per l’adempimento dei compiti loro affidati, sempre che il Consiglio federale lo preveda;
c. le autorità esecutive cantonali nonché il medico in capo dell’esercito: i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione, i risultati delle indagini epidemiologiche, i dati concernenti la diagnostica di riferimento, i dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33–40 adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili;
d. le istituzioni di cui all’articolo 17: i dati di cui hanno bisogno per adempiere i compiti loro affidati in materia di individuazione, sorveglianza, prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili.