Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
potrebbe essere mobilitato in una situazione particolare o straordinaria e che potrebbe scostarsi dagli standard consueti.
SGTP sottolinea che per creare un sistema integrato di sorveglianza One Health a lungo termine è necessario elencare le interfacce con i sistemi di dichiarazione delle epizoozie (sorveglianza delle zoonosi) e del consumo di antibiotici/della resistenza antimicrobica (AMR).
SNM osserva che si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di collegamento con la CIP.
In relazione al capoverso 3 lettera c, LV si chiede se sia opportuno e conforme ai diritti fondamentali tenere un registro centrale dei provvedimenti adottati dai Cantoni e dalla Confederazione. Inoltre, in combinato disposto con il capoverso 4, per l’attore non è chiaro come debba essere accertata una violazione dei provvedimenti emanati se le autorità di perseguimento penale o amministrative non possono consultare i dati.
Uni GE auspica che i dati siano disponibili in forma anonimizzata per la ricerca in tempo reale durante l’epidemia.
VB è del parere che il capoverso 1 lettera a e il capoverso 3 siano in contraddizione con il divieto di discriminazione e con la LPD. Inoltre, ritiene che al capoverso 1 lettera c non sia chiaro chi debba allestire le statistiche.
Art. 60a Sistema d’informazione nazionale «Tracciamento dei contatti»
1L’UFSP gestisce il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti», che serve:
a. all’identificazione e all’informazione delle persone entrate in contatto con le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni di cui all’articolo 33;
b. all’organizzazione di provvedimenti legati alle indagini epidemiologiche di cui all’articolo 15;
c. all’allestimento di statistiche.
2Il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» dispone di un’interfaccia:
a. con il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili»;
b. con i registri cantonali degli abitanti per la ricerca di indirizzi e informazioni di contatto.
3Contiene i dati seguenti:
a. dati concernenti l’identità, che permettono di identificare in modo univoco e contattare le persone;
b. dati concernenti la salute, compresi risultati di visite mediche, dati concernenti il decorso della malattia e i provvedimenti di cui agli articoli 33–40 adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili nonché dati concernenti la sfera intima;
c. dati concernenti il decorso della malattia e l’esposizione, segnatamente dati concernenti gli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti.
4Il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» è a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell’UFSP, dei servizi cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge e del servizio sanitario coordinato per l’adempimento dei loro compiti.
GDK, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS e VKS
sottolineano che l’attuazione del tracciamento dei contatti compete ai Cantoni e auspicano un adeguamento in tal senso. In linea di principio, sono favorevoli a un sistema nazionale uniforme per il tracciamento dei contatti, a condizione che la sua funzionalità sia garantita sia per l’uso corrente sia per l’uso in tempi di crisi con un numero di casi molto elevato. Pertanto, la creazione di un simile sistema presuppone la stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. La responsabilità in merito ai dati e il diritto di consultarli devono essere riservati ai Cantoni. I dati di cui la Confederazione necessita per l’allestimento di statistiche devono quindi essere messi a disposizione solo dopo una conferma esplicita da parte dei Cantoni. GDK, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e VKS chiedono che al capoverso 1 si precisi che l’UFSP mette a disposizione dei Cantoni il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti». Secondo BS andrebbe anche precisato chi detiene la sovranità dei dati. TI osserva che il tracciamento dei contatti è uno strumento che solo i Cantoni possono gestire grazie alla loro vicinanza al territorio.