Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)

3Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP, le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge nonché le istituzioni pubbliche e private incaricate di adempiere compiti in virtù della presente legge possono comunicare dati personali, compresi dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti:

c. altre autorità federali e cantonali che hanno bisogno dei dati per adempiere i loro compiti.

4Se necessario per impedire e combattere la propagazione di una malattia trasmissibile, le autorità federali competenti per l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sulla protezione dell’ambiente nonché le autorità esecutive cantonali competenti per questi settori possono comunicarsi reciprocamente e comunicare alle autorità federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge dati personali, compresi dati concernenti la salute.

5Su richiesta, mettono a disposizione in forma anonimizzata i dati in virtù della presente legge per scopi di ricerca.

6Il Consiglio federale disciplina:

a. lo scambio di dati, compreso quello con le istituzioni di cui all’articolo 17;

b. la forma nella quale mettere a disposizione i dati;

c. i requisiti per l’anonimizzazione.

AG, AR, BS, VKCS, VSKT nonché SAMW e WiBeG approvano esplicitamente lo scambio reciproco di dati tra le autorità. LU e TG accolgono con favore la creazione di una base legale per la comunicazione di dati ad altre autorità cantonali. Tuttavia, secondo LU non è chiaro se il capoverso 6 si riferisca solo al capoverso 5. SAMW e WiBeG sono favorevoli alla modifica a condizione che le combinazioni di dati (dati federali con dati cantonali) siano consentite sotto la responsabilità della Confederazione. In caso contrario, sarebbe necessario un adeguamento. SFF accoglie positivamente la collaborazione interdisciplinare tra le autorità (approccio One Health) purché venga garantito un controllo sufficiente in relazione alla necessità e allo scopo dello scambio di dati. Questo implica un controllo accurato da definire a livello di ordinanza.

AG, BS, TG, VKCS e SGTP approvano il rafforzamento dell'approccio One Health.

Secondo VD, ZH e Privatim, la disposizione andrebbe precisata affinché sia chiaro che i dati possono essere trasmessi solo se è necessario per permettere all’autorità richiedente di adempiere i propri compiti legali. Per tenere sufficientemente conto dei principi di trasparenza e di finalità, la disposizione andrebbe inoltre completata prevedendo per gli organi pubblici l’obbligo di fornire informazioni sufficienti al momento della raccolta dei dati. Anche BE è del parere che il principio di trasparenza sancito dal diritto in materia di protezione dei dati imponga alle autorità competenti di informare le persone interessate in merito ai dati trasmessi e ai destinatari di tali dati.

AS chiede di garantire la protezione dei dati. ALETHEIA ritiene che i dati concernenti la sfera intima siano degni di protezione e non debbano essere trattati elettronicamente. LIBERTÉ esige che non si possano mettere in circolazione dati personali, aggiungendo che solo la comunicazione di dati statistici è ammessa e la sfera intima va preservata.

Secondo AR il rapporto esplicativo dovrebbe indicare in modo ancora più esplicito che saranno comunicati solo i dati assolutamente necessari ai fini della ricerca.

ZH è del parere che lo scambio di dati dovrebbe essere possibile non solo per prevenire direttamente la diffusione di malattie trasmissibili, ma anche, per esempio, per trasmettere osservazioni di rilevanza penale (p. es. in relazione alla falsificazione di certificati).

Il Centro approva le misure previste nella LEp per promuovere la digitalizzazione nel settore sanitario. In particolare, considera fondamentale la definizione di standard per la trasmissione dei dati. Giudica inoltre positivamente il fatto che la base di dati della Confederazione venga resa disponibile al pubblico in forma anonimizzata per scopi di ricerca.

VERDI accoglie con favore il fatto che la Confederazione possa definire degli standard per consentire lo scambio di dati tra sistemi diversi. Ritiene inoltre giusto che i dati raccolti nell’ambito della LEp vengano messi a disposizione dei ricercatori e del pubblico in forma anonimizzata e, ove necessario per garantire un effettivo anonimato, solo in forma aggregata. Secondo il partito, le banche dati menzionate nella legge devono essere gestite imperativamente dalla Confederazione stessa e