Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 134Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)

AS chiede che venga fissato un termine di un anno. Osserva inoltre che in periodi di crisi la situazione può risultare poco chiara ed è necessario un chiarimento rapido.

Secondo FMCH, non è chiaro su quali basi venga emanata la decisione concernente «pagamenti effettuati indebitamente». Nel caso delle restituzioni in relazione ai test COVID-19, l’UFSP ha fissato arbitrariamente, a posteriori, un limite del 60 per cento.

MV chiede lo stralcio dell’articolo.

Art. 74h Assistenza giudiziaria e amministrativa

1Gli organi delle singole assicurazioni sociali comunicano gratuitamente ai servizi federali e cantonali competenti, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per il controllo delle spese a carico della Confederazione, la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi nonché la restituzione dei pagamenti già effettuati.

2Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza.

LIBERTÉ e MV chiedono lo stralcio dell’articolo. Secondo LIBERTÉ la disposizione viola l’articolo 13 Cost. concernente la protezione della sfera privata.

4.3.14 Art. 75–81b (esecuzione da parte della Confederazione, dei Cantoni, dell’esercito; col-

laborazione)

Pareri generali sugli articoli 75–81b

VS chiede che in una situazione particolare o straordinaria tutti gli agenti pagatori siano tenuti ad assumere i costi supplementari sostenuti per il trattamento di pazienti.

CER-VD propone di completare l’articolo 81 con l’aggiunta di due capoversi: il primo (cpv. 2) dovrebbe prevedere che la Confederazione e i Cantoni garantiscano l’accesso ai provvedimenti giuridici adottati sulla base della LEp, il secondo (cpv. 3) che la Confederazione provveda affinché venga elaborata una strategia sistematica di monitoraggio della politica e che in caso di pandemia vengano messi a disposizione sufficienti mezzi per attuarla.

Art. 75 cpv. 2

2Eseguono i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale nella situazione particolare di cui all’articolo 6c o nella situazione straordinaria di cui all’articolo 7, per quanto esso non disponga altrimenti.

ALETHEIA e LB osservano che l’espressione «situazione particolare» non è definita. Oltre a chiedere lo stralcio del capoverso, LB aggiunge che nemmeno l’espressione «situazione straordinaria» è definita e la considera quindi inutilizzabile visto che non sono stati stabiliti valori soglia. SFF è del parere che il margine di manovra esecutivo dei Cantoni nell’ambito del quadro legale vada limitato il più possibile e vada definito in modo chiaro.

Intergenerika, scin e SVDI ritengono superfluo l’articolo 75 capoverso 2 e ne auspicano lo stralcio in quanto reputano che non differisca dal capoverso 1. Fanno inoltre notare che i Cantoni eseguono provvedimenti anche in situazioni normali e non solo in situazioni particolari o straordinarie.

Nel suo parere sull’articolo 75 capoverso 2, SG fa riferimento all’articolo 6c e afferma che la Confederazione dovrebbe innanzitutto limitarsi a ordinare provvedimenti a livello nazionale e non dovrebbe interferire con la sovranità cantonale.

LIBERTÉ chiede lo stralcio del capoverso in quanto ritiene che dovrebbe prevalere il principio di sussidiarietà. Secondo N.I.E., i Cantoni perdono la sovranità garantita dalla Costituzione se non sono interamente competenti per l’esecuzione.

Art. 77 cpv. 3 lett. b e d

3 A tal fine può: