Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
aggiunte le associazioni dei fornitori di prestazioni. GE e SGI esigono che siano chiariti il ruolo e il coinvolgimento del servizio sanitario coordinato (SSC). USAM chiede che sia istituito uno Stato maggiore di condotta con un’ampia composizione (soprattutto che includa le parti sociali). Inoltre ritiene che, per proclamare una situazione particolare o straordinaria, il Consiglio federale dovrebbe avere l’approvazione della delegazione parlamentare.
PLR nonché ABBV, GRIP e Interpharma chiedono che nell’articolo 6b sia menzionato esplicitamente il coinvolgimento precoce degli esperti. GRIP, Intergenerika, scin, USAM e VIPS considerano imperativo il coinvolgimento paritario di esperti esterni.
Secondo Economiesuisse, Hotelleriesuisse e SVV, per la Svizzera già una situazione particolare significherebbe trovarsi in modalità di crisi. Pertanto ritengono che in una tale situazione sia imperativo attivare le organizzazioni di crisi, con conseguente adeguamento del capoverso 3.
SO sottolinea che, per evitare ritardi, le commissioni e i Cantoni devono presentare per tempo i loro pareri, anche quando le scadenze sono brevi. Dall’altro lato andrebbe stabilito a livello di legge che ai Cantoni e alle commissioni parlamentari competenti dovrebbero essere concesse scadenze ragionevoli, laddove possibile. USAM chiede che in una situazione particolare le ordinanze del Consiglio federale / dei Dipartimenti passino attraverso una procedura di consultazione abbreviata; anche il rapporto dovrebbe essere più breve. Secondo USAM, si potrebbe limitare il numero dei gruppi invitati a inviare i propri pareri; Cantoni e parti sociali dovrebbero essere invitati obbligatoriamente.
ABUK respinge l’articolo a causa dell’ampliamento delle competenze del Consiglio federale. Anche ALETHEIA respinge l’articolo, visto che il Consiglio federale non ha alcuna competenza medica per accertare la situazione.
LIBERTÉ chiede che le Camere parlamentari debbano prendere una decisione riguardo all’accertamento (o al non accertamento) di una situazione particolare sulla base di un dibattito scientifico. MV chiede che Parlamento e Cantoni siano coinvolti nel processo decisionale già prima della proclamazione della situazione. Inoltre, ritiene che il Parlamento debba verificare imperativamente e immediatamente la proclamazione di una situazione particolare.
ACS e UCS chiedono che al capoverso 4 sia aggiunto «…, i Comuni…», visto che non soltanto i Cantoni, ma anche le Città e i Comuni sono responsabili dell’attuazione dei provvedimenti nel loro ambito di competenza.
SZ aggiunge che se i provvedimenti di cui all’articolo 6c capoverso 2 possono essere limitati a determinate regioni o a singoli Cantoni, ciò deve valere anche quando viene accertata una situazione particolare.
UDC chiede che prima di proclamare la situazione epidemiologica e per la gestione della stessa venga formata una delegazione del Consiglio federale. Inoltre ritiene che per proclamare una situazione particolare o straordinaria il Consiglio federale debba avere l’approvazione di una delegazione parlamentare da formare. Secondo il suo parere, la proclamazione di una situazione straordinaria deve essere sottoposta per la prima volta all’approvazione dell’intero Parlamento al più tardi dopo tre mesi; solo quest’ultimo deve poter prorogare tale situazione. Infine, il partito ritiene che anche in situazioni particolari e straordinarie si debbano condurre consultazioni, che possono essere anche più brevi.
BFS chiede che ai capoversi 1 e 2 sia apportata l’aggiunta «La maggioranza dei Cantoni è decisiva».
Ga-NE ritiene che la decisione secondo cui sia il Consiglio federale ad accertare la situazione particolare non sia compatibile con il principio della separazione dei poteri. Questa decisione dovrebbe spettare al potere legislativo.
IFF invita a riflettere se, allo scoppio di un’epidemia, non sia opportuno obbligare il Consiglio federale a disciplinare il verificarsi di una situazione particolare e altre prescrizioni generali in un’ordinanza.