Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
EKSI propone di verificare se alcuni dei provvedimenti non debbano essere attuati anche in caso di «particolare pericolo per la salute pubblica». EKSI constata che i provvedimenti non sempre possono essere attuati nella loro interezza da tutte le strutture sanitarie e che dovrebbero essere possibili adeguamenti caso per caso.
ARTISET ritiene opportuno ripetere i principi costituzionali dell’articolo 2 capoverso 3 lettera a e propone pertanto una modifica del capoverso 1 lettera a.
IFF si domanda se il capoverso 2 non debba essere modificato: in caso di provvedimenti in un singolo Cantone c’è da chiedersi se davvero sia giustificato un diritto di intervento da parte della Confederazione e se non dovrebbe almeno essere concesso al Cantone il diritto di essere sentito.
ACS chiede che siano aggiunti i Comuni.
SMPA ritiene che gli aiuti finanziari proposti siano troppo restrittivi.
SSO è del parere che i fornitori di prestazioni che operano nel settore sanitario e nell’approvvigionamento nazionale debbano essere sentiti anche prima di ordinare i provvedimenti.
Art. 6d Situazione particolare: competenze
1Per quanto il Consiglio federale non disponga altrimenti, in una situazione particolare i Cantoni conservano le loro competenze in virtù della presente legge. Restano competenti per la prescrizione dei provvedimenti di cui agli articoli 30–40, a meno che il Consiglio federale non abbia ordinato provvedimenti secondo l’articolo 6c capoverso 1.
2Oltre ai provvedimenti ordinati dal Consiglio federale secondo l’articolo 6c capoverso 1, i Cantoni ordinano ulteriori provvedimenti secondo gli articoli 30–40, se la situazione epidemiologica sul loro territorio lo richiede.
3Coordinano i loro provvedimenti.
GDK, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH nonché
ACS e UCS accolgono con favore il nuovo articolo 6d capoverso 2, visto che ora, se necessario, in particolare i Cantoni più colpiti possono ordinare ulteriori provvedimenti. In questo modo si colma un’altra importante lacuna normativa per i Cantoni. ZG aggiunge che le relative competenze devono pertanto essere previste anche nel successivo articolo 7 LEp. AG è dell’avviso che la competenza di ordinare provvedimenti (in modo coordinato) debba restare ai Cantoni, se e nella misura in cui il Consiglio federale non ricorre alle proprie competenze estese. Per UCS il Consiglio federale dovrebbe assumere un ruolo guida non soltanto nella situazione straordinaria, ma già in quella particolare, definendo la strategia globale.
ACS nonché Btvv, Ga-LU, Ga-NE, Ga-NW, Ga-VS, GGR, Gastrosuisse SBCK, SCA, SCRHG, SFGV
e STV auspicano l’introduzione della formulazione «possono ordinare» nell’articolo 6d capoverso 2, in modo che la disposizione non venga intesa come un obbligo.
GDK, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR e VD accolgono positivamente il fatto che i Cantoni possano ordinare ulteriori provvedimenti secondo gli articoli 30–40, se la situazione epidemiologica sul loro territorio lo richiede.
GDK, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, GL, NE, NW, OW, SG, TG, TI e VD fanno presente, in riferimento all’articolo 6d capoverso 3, che sarebbe auspicabile soprattutto un coordinamento regionale
tra i Cantoni. GDK, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, TG, TI e VD aggiungono che
tale coordinamento nella realtà è limitato, perché le decisioni dei Governi non devono tener conto di eventuali accordi con conferenze specialistiche regionali o nazionali, e ciò non può essere modificato con la LEp. SG aggiunge che l’obbligo di coordinamento dei provvedimenti cantonali deve essere definito in modo più preciso. PH CH e pro-salute ch sottolineano che i Cantoni devono fare in modo che i provvedimenti siano il più possibile armonizzati con quelli dei Cantoni limitrofi. H+ e GSASA aggiungono che, oltre a coordinarsi tra di loro, i Cantoni dovrebbero anche avere accesso ai sistemi d’informazione della Confederazione e impiegare un proprio organo di coordinamento.