Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
EKSI esige una definizione esplicita dell’espressione «diagnostica decentrata», prevista attualmente solo nel rapporto esplicativo, sostenendo che un tratto distintivo della «diagnostica decentrata» è proprio il fatto di poter e dover essere eseguita senza la vigilanza di un laboratorio. Ritiene inoltre che il Consiglio federale debba poter prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione per analisi microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili anche nel caso di interesse nazionale di diversa natura, specie nell’ambito di programmi nazionali ai sensi dell’articolo 5 LEp, anche qualora non sussista un «particolare pericolo per la salute pubblica».
VKS è del parere che le agevolazioni all’omologazione di test autodiagnostici di cui all’articolo 16 vadano estese ai point-of-care (servizi di pronto soccorso, policlinici, studi medici, farmacie, centri e istituzioni che si rivolgono a gruppi specifici della popolazione), con i necessari disciplinamenti e controlli della qualità.
FMCH ritiene indispensabile includere la competenza dei medici nell’ambito di un processo partecipativo.
Santésuisse approva gli adeguamenti dell’articolo 16 capoverso 2 lettere e–g nonché dei capoversi 3–5 ed evidenzia in particolare la possibilità di ricorrere alla diagnostica rapida decentrata anche in assenza di situazioni particolari o straordinarie.
SDV chiede che al capoverso 3 non ci si limiti alle prestazioni della LAMal e che anche le drogherie siano abilitate a fatturare alle casse malati.
SVBG chiede di sostituire l’espressione «laboratori di ospedali» con «laboratori».
VB teme che l’introduzione di deroghe all’obbligo di autorizzazione possa spianare la strada a potenziali abusi.
WiBeG desidera che al capoverso 3 sia prevista anche l’esecuzione di test rapidi nelle case di cura.
Art. 17 Centri nazionali di riferimento, laboratori di conferma e centri nazionali di com-
petenza
1 L’UFSP può designare singoli laboratori di cui all’articolo 16 capoverso 1 quali centri nazionali di riferimento o laboratori di conferma e incaricarli di eseguire analisi particolari e altri compiti speciali.
2Può designare istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché istituti di ricerca quali centri nazionali di competenza e incaricarli di compiti speciali nell’ambito dell’individuazione, della sorveglianza, della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili.
3Il Consiglio federale disciplina la vigilanza sulle istituzioni incaricate.
GDK, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, TG, TI, VD nonché AHS, Economiesuisse, NBR, SBNet, SGCH e SVV accolgono positivamente il fatto che la Confederazione possa designare istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché istituti di ricerca quali centri nazionali di competenza e indennizzare i compiti speciali nell’ambito dell’individuazione, della sorveglianza, della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili. PD approva che la Confederazione collabori con istituzioni specializzate nell’ambito dell’individuazione, della sorveglianza, della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili e le rafforzi elevandole a centri di competenza. SBNet auspica che ciò venga attuato anche nel quadro della biosicurezza e della bioprotezione.
EKIF nonché PIGS, SGP, SGSH, SPHD, SSI e SSPH+ ritengono importante che l’UFSP possa affidare ad esperti l’esecuzione di provvedimenti di sorveglianza, in particolare nell’ambito dei rilevamenti che riguardano la popolazione.
Per Economiesuisse, GRIP, Interpharma e SVV l’efficienza dell’economia privata non dev’essere sostituita da una burocrazia tipica della pubblica amministrazione.
Per AG, LU e VSKT bisognerebbe specificare che anche l’USAV può designare laboratori di cui all’articolo 16 capoverso 1 quali centri di riferimento.