Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
Art. 40b Provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio
1In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può obbligare i datori di lavoro ad adottare provvedimenti organizzativi e tecnici per proteggere dal contagio i lavoratori particolarmente a rischio e consentire loro segnatamente di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro equivalente.
2Il controllo dell’attuazione dei provvedimenti spetta ai Cantoni. Questi ultimi assumono le spese, per quanto non siano coperte altrimenti.
GDK, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD nonché
USS e SUVA approvano il trasferimento della disposizione dalla legge COVID-19 alla LEp, affinché il Consiglio federale possa, se necessario, disporre anche in futuro del margine di manovra necessario per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio. USS sottolinea che la protezione dei lavoratori vulnerabili dev’essere impostata in modo coerente e molto generoso, senza se e senza ma.
PLR nonché Aerosuisse, ASB, Btvv, Ga-LU, Ga-NE, Ga-NW, Ga-VS, GGR, Gastrosuisse, SBCK,
SCA e SFGV sono critici rispetto alla prevista possibilità di obbligare i datori di lavoro a permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di lavorare da casa, poiché ciò non è conciliabile con la realtà
di determinati rami. Aerosuisse, ASB, Btvv, Ga-LU, Ga-NE, Ga-NW, Ga-VS, GGR, Gastrosuisse,
SBCK, SCA e SFGV chiedono pertanto che nella legge ci si limiti a stabilire che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale possa obbligare i datori di lavoro ad adottare provvedimenti organizzativi e tecnici per proteggere dal contagio i lavoratori particolarmente a rischio. PLR esige una rielaborazione o precisazione a livello di ordinanza.
GE, SZ, TG e ZH chiedono a quali spese ci si riferisca nel capoverso 2, ritenendo che sia necessario precisarlo. SG chiede che sia stralciato il passaggio sull’assunzione delle spese da parte dei Cantoni. SZ e ZH ritengono che i datori di lavoro dovrebbero assumere le spese per i provvedimenti di protezione adottati. Secondo VD, quando si tratta di misure federali le spese devono essere coperte dalla Confederazione.
ARTISET, Senesuisse, Spitex e SSO esigono un adeguamento del capoverso 1 secondo cui sia consentito ai lavoratori svolgere un lavoro equivalente in loco.
SG e SSK non comprendono come mai non sia data anche ai Cantoni la possibilità di ordinare questi provvedimenti in virtù dell’articolo 40 capoverso 2bislettera d. H+ e GSASA ritengono per contro opportuno che questi provvedimenti volti a proteggere i lavoratori siano stabiliti dalla Confederazione e non dai Cantoni.
ABUK respinge tutte le modifiche del presente articolo e anche LIBERTÉ esprime un parere negativo al riguardo.
USI e SRF chiedono che la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio sia garantita autonomamente e il più a lungo possibile dalle imprese, mediante piani di protezione specifici al rispettivo ramo. USI respinge inoltre l’imposizione del telelavoro ai lavoratori particolarmente a rischio e il relativo indennizzo. Per SRF occorre evitare di stabilire criteri troppo blandi per la classificazione dei lavoratori come «persone particolarmente a rischio». Economiesuisse e SVV esigono che si precisi almeno nel rapporto esplicativo e idealmente nel testo normativo che un eventuale obbligo di telelavoro è attuato senza indennizzo.
IG DHS e Migros criticano il fatto che il progetto di legge non contempli gran parte dei problemi operativi e che questi debbano essere risolti ricorrendo al diritto di necessità e/o all’applicazione della legge per analogia (protezione degli altri lavoratori, obbligo di continuare a versare il salario, obbligo di portare la mascherina).
SBK e SVBG deplorano che non venga menzionato il personale sanitario.
GE ritiene opportuno aggiungere un passaggio per precisare che dev’essere presa in considerazione anche la protezione della salute sul posto di lavoro.