Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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− articolo 40b: prescrizione di provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a

rischio e introduzione dei relativi obblighi per i datori di lavoro;

− articolo 41 capoversi 1 e 2: prescrizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori;

− articolo 44 capoversi 4 e 7: prescrizioni sull’approvvigionamento con materiale medico im-

portante e fissazione della competenza di acquistare tale materiale;

− articolo 44a: obbligo di notifica relativo all’approvvigionamento con materiale medico im-

portante;

− articolo 44b: provvedimenti volti a garantire un approvvigionamento sufficiente con mate-

riale medico importante;

− articolo 44c capoverso 1: messa a disposizione delle capacità per curare i pazienti affetti

da malattie altamente infettive;

− articolo 49a: obbligo o divieto della dispensazione di dispositivi medici per l’individuazione

delle malattie trasmissibili;

− articolo 49b capoversi 1, 4 e 6: fissazione dei requisiti del documento che certifica una

vaccinazione, il risultato di un test o una guarigione nonché relativi processi di emissione, disciplinamento della competenza e dell’assunzione delle spese per l’emissione;

− articolo 54 capoverso 4: disciplinamento dell’istituzione e della direzione degli organi;

− articolo 70a capoverso 2: il Consiglio federale può stabilire deroghe per i Comuni con pochi

abitanti e in tale contesto definire cosa s’intende per «pochi»;

− articolo 70e lettere a–f: il Consiglio federale può derogare puntualmente al Codice delle

obbligazioni e alla legge sull’organizzazione della Posta;

− articolo 70f capoverso 1 lettere a–j: il Consiglio federale stabilisce per via di ordinanza i

dettagli degli aiuti finanziari;

− articolo 74 capoverso 4: fissazione dei prezzi per la dispensazione di materiale medico

importante;

− articolo 74d capoverso 2: fissazione delle condizioni per l’assunzione delle spese per le

analisi diagnostiche;

− articolo 74e: disciplinamento della procedura di assunzione delle spese e controllo;

− articolo 74g: disciplinamento del recupero;

− articolo 81b capoverso 4: prescrizioni sulla procedura in caso di conflitti di competenza tra

autorità militari e civili.

Protezione dei dati

La revisione parziale della LEp non contiene sostanziali modifiche materiali delle disposizioni della LEp sulla protezione e sulla sicurezza dei dati. I requisiti di sicurezza, in particolare per i dati personali degni di particolare protezione, restano invariati. La sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili comportano il trattamento di dati personali da parte di diversi servizi statali, anche facendo ricorso a sistemi elettronici. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020145 sulla protezione dei dati (LPD), il loro trattamento deve potersi fondare su basi legali sufficienti. Le disposizioni relative al trattamento di dati proposte nell’atto di modifica mirano a completare le basi in materia di protezione dei dati contenute nella LEp. La protezione e la sicurezza dei dati restano di responsabilità dell’UFSP e delle autorità cantonali competenti.

145 RS 235.1