Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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namenti eccessivi o doppi: nel concedere le fideiussioni, il Consiglio federale deve infatti considerare altre misure di sostegno statali (art. 70f cpv. 1 lett. a). Il Consiglio federale disciplinerà altri aspetti relativi alla legislazione sui sussidi nella sua ordinanza.

Delega di competenze legislative

Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). La delega è limitata in particolare dal requisito generale, sancito sempre dalla Costituzione, secondo cui le principali disposizioni fondamentali devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).

In alcune disposizioni, l’avamprogetto attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni esecutive. Alla luce dell’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost., ciò è giustificato dal fatto che, in questi casi, i principi sono sanciti nella legge e di conseguenza il quadro entro il quale il Consiglio federale può legiferare è stabilito. Inoltre, la delega di tale competenza al Consiglio federale è sempre opportuna laddove in futuro saranno necessari rapidi adeguamenti ai nuovi sviluppi tecnici e armonizzazioni internazionali. I disciplinamenti che richiedono un elevato grado di concretizzazione dovranno essere sanciti a livello d’ordinanza. È prevista una delega nei seguenti articoli:

− articolo 6b capoverso 1: accertamento della situazione particolare, definizione degli obiettivi

e dei principi delle strategie di lotta nonché delle modalità di collaborazione con i Cantoni e decisione in merito all’intervento dell’organizzazione di crisi della Confederazione;

− articolo 6c capoverso 1: prescrizione di provvedimenti nella situazione particolare;

− articolo 8 capoverso 6: fissazione dei rischi da considerare e dei requisiti minimi di conte-

nuto dei piani di preparazione e gestione;

− articolo 11 capoversi 3 e 4: introduzione dell’obbligo di collaborare alla sorveglianza delle

acque di scarico nonché di altri obblighi di collaborazione alla sorveglianza di determinati agenti patogeni;

− articolo 12 capoverso 4: introduzione dell’obbligo di dichiarare i provvedimenti di preven-

zione e di lotta e i loro effetti nonché a inviare i campioni e i risultati delle analisi a determinati laboratori;

− articolo 13 capoverso 1: disciplinamento della dichiarazione delle malattie trasmissibili;

− articolo 13a capoversi 3 e 4: fissazione dell’obbligo di dichiarazione degli antimicrobici;

− articolo 15a capoverso 2: determinazione degli agenti patogeni che devono essere sotto-

posti a sequenziamento genetico;

− articolo 15b capoverso 3: disciplinamento della conservazione dei campioni;

− articolo 16 capoversi 2, 4 e 5: deroghe all’obbligo di autorizzazione per eseguire analisi

microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili;

− articolo 17 capoverso 3: disciplinamento della vigilanza sui centri nazionali di riferimento,

sui laboratori di conferma e sui centri nazionali di competenza;

− articolo 19 capoverso 2: prescrizioni sulle misure di prevenzione relative alle infezioni as-

sociate alle cure;

− articolo 19a capoversi 1, 2 e 4: prescrizioni sulla prevenzione delle resistenze antimicrobi-

che;

− articolo 24 capoverso 5: introduzione dell’obbligo di dichiarare dati sulle persone vaccinate

in caso di particolare pericolo per la salute pubblica o di comparsa di nuovi agenti patogeni;

− articolo 40a: prescrizione di provvedimenti nei confronti della popolazione o di determinati

gruppi di persone nell’ambito dei trasporti pubblici;