Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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uniforme da parte sua. Al contempo la Confederazione deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti.
Siccome gli agenti patogeni non si fermano ai confini cantonali, in linea di massima nella sorveglianza e nella lotta contro le malattie trasmissibili è importante che la Confederazione assuma un forte ruolo di sostegno e di coordinamento. Nelle situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica, tale ruolo è ancora più importante: in tutte e tre le situazioni è previsto che l’esecuzione spetti ai Cantoni. Alla Confederazione è attribuito un ruolo preponderante, d’intesa con i Cantoni, solo nelle situazioni in cui gli organi di esecuzione ordinari non sono (o non sono più) in grado di adottare provvedimenti adeguati. La LEp rivista non modifica questo meccanismo.
La revisione della LEp tiene quindi conto del principio di sussidiarietà.
Principio dell’equivalenza fiscale
Secondo il principio dell’equivalenza fiscale sancito all’articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi e la collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. La collaborazione in materia di malattie trasmissibili genera un beneficio per tutte le autorità coinvolte; spesso non è possibile identificare chiaramente il vero e proprio beneficiario o è possibile identificare un’intera cerchia di beneficiari. È pertanto giustificato che i vari livelli dello Stato assumano congiuntamente le spese di determinati compiti e in modo differenziato quelle di provvedimenti specifici.
Le spese generate per esempio dall’individuazione e dalla sorveglianza delle malattie trasmissibili sfruttando piattaforme digitali non possono essere attribuite inequivocabilmente a un livello specifico dello Stato, ma è incontestabile che uno scambio elettronico di dati senza intoppi è nell’interesse sia della Confederazione sia dei Cantoni. Il disciplinamento che prevede che la Confederazione metta a disposizione i sistemi digitali, mentre i Cantoni siano responsabili della dichiarazione dei dati consente quindi di rispettare il principio dell’equivalenza fiscale.
Conformità alla legge sui sussidi
Essendo di natura molto tecnica, diversi compiti di esecuzione della legislazione sulle epidemie possono essere svolti solo da persone od organizzazioni al di fuori dell’Amministrazione federale (p. es. la diagnostica di riferimento). Si tratta di organizzazioni che dispongono dell’esperienza, delle conoscenze e dei contatti nazionali e internazionali necessari. Alcuni compiti sono già stati delegati a organizzazioni o persone al di fuori dell’Amministrazione federale nella LEp del 1970 e nell’ambito della revisione totale della LEp del 2012. L’obiettivo di tali deleghe è fare in modo che questi compiti possano essere svolti nel modo più efficiente possibile. In linea di principio, la formula adottata nella LEp per i sussidi federali (ossia l’indennizzo) si è rivelata valida ed è pertanto mantenuta: la presente revisione della legge prevede la possibilità di delegare determinati compiti a istituzioni pubbliche o private del settore sanitario o a istituti di ricerca (cfr. art. 17 cpv. 2 e v. i relativi commenti).
La vigilanza sulle istituzioni od organizzazioni incaricate di adempiere compiti sarà assicurata tramite accordi sulle prestazioni e gli obiettivi di prestazione dettagliati definiti in tali accordi. Anche l’indennizzo delle prestazioni fornite dalle organizzazioni e persone incaricate dell’adempimento dei compiti sarà disciplinato tramite accordi sulle prestazioni. Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera c LSu le indennità possono essere forfettarie.
Anche l’articolo 70a segg. corrisponde alle disposizioni generali della LSu (art. 6 e 7 LSu): i fondi pubblici sono impiegati per crediti bancari garantiti al fine di mitigare le ripercussioni finanziarie dei provvedimenti legati alle epidemie. Sia il periodo di presentazione delle domande di crediti garantiti sia la durata delle fideiussioni e dei crediti bancari sono limitati (art. 70f cpv. 1 lett. a e b). L’articolo 70a capoverso 3 prevede un periodo di attesa di almeno 30 giorni, prima che le imprese possano beneficiare di eventuali aiuti finanziari. Sono infine esclusi sovvenzio-