Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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l’evento e decide l’ulteriore modo di procedere. Anche dopo una notifica occorre continuare a comunicare regolarmente all’OMS informazioni rilevanti, includendo le definizioni di caso, i risultati di laboratorio, la fonte e il tipo di rischio, il numero dei casi di malattia e decesso, le condizioni che incidono sulla diffusione della malattia e le misure sanitarie adottate.
L’allegato 1 del RSI (2005) riporta nei dettagli i requisiti essenziali di capacità del sistema di sorveglianza a livello comunale, cantonale, regionale e nazionale e le misure tecniche da adottare ai punti di ingresso per implementare le prescrizioni. Le disposizioni relative all’infrastruttura e le misure tecniche necessarie ai punti di ingresso nonché le disposizioni sanitarie per le persone in entrata o in uscita e quelle applicabili alle aziende di trasporto, ai mezzi di trasporto e alle merci trasportate ecc. nel traffico internazionale sono definite in modo esaustivo.
Il RSI (2005) è un insieme di norme vincolanti di diritto internazionale che, contrariamente a quanto avviene solitamente per le norme di questo tipo, poggia direttamente sullo statuto dell’organizzazione responsabile (art. 21 della Costituzione dell’OMS). Invece dell’usuale consenso esplicito degli Stati membri, previsto generalmente nei trattati internazionali, il RSI (2005) contempla unicamente la possibilità di rifiuto o di formulazione di riserve.
L’attuale ordinamento giuridico svizzero soddisfa già i requisiti del RSI (2005). La presente revisione della LEp permette tuttavia miglioramenti supplementari nel coordinamento della legislazione con il RSI (2005) in particolare alla luce degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19. La revisione terrà anche conto, nei limiti del possibile, dell’andamento del processo internazionale di emendamento del RSI (2005) in corso.
7.2.2 Altre convenzioni
Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri: le disposizioni della convenzione internazionale del 10 febbraio 1937135 concernente il trasporto dei cadaveri sono integrate nel diritto vigente (OEp) e recepite nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione della legge (OEp).
Accordo europeo sulla traslazione delle salme: le disposizioni dell’accordo europeo del 26 ottobre 1973136 sulla traslazione delle salme sono integrate nel diritto vigente (OEp) e recepite nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione della legge (OEp).
Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circolazione delle persone (ALC): l’attuazione della LEp deve rispettare gli impegni internazionali contenuti nell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC)137.
Accordo internazionale con la Francia per la gestione delle pandemie (non pubblicato): nel giugno 2010 la Francia e la Svizzera hanno firmato un accordo relativo allo scambio di informazioni sulla pandemia di influenza e su altri rischi sanitari. L’accordo prevede la possibilità di uno scambio regolare, in seno a un gruppo di lavoro binazionale, di informazioni relative ai preparativi volti a fronteggiare una pandemia e al coordinamento delle misure nelle regioni di confine. Evoca inoltre la questione della chiusura delle frontiere nel contesto di una pandemia. Con la Francia, la Svizzera ha concluso anche l’accordo quadro del 27 settembre 2016138 sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera, che stabilisce il quadro per l’elaborazione, da parte delle autorità cantonali svizzere e regionali francesi, di progetti di cooperazione transfrontaliera in diversi settori della sanità pubblica. Il presente avamprogetto non costituisce un ostacolo alle collaborazioni previste o ipotizzabili nell’ambito di questi due accordi bilaterali con la Francia.
Acquis di Schengen e certificato COVID digitale dell’UE: durante la pandemia di COVID-19, si sono svolti vari scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale