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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 3 pagine
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Ordinanza sulle norme della circolazione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 63 cpv. 3–6
3I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
a. tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza;
b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell’articolo 210 capoverso 5 OETV3 collegato a un velocipede a uno o due posti:
1. un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o
2. una persona disabile in sedia a rotelle;
c. su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.
4Su velocipedi e ciclomotori da guidare in piedi non è consentito trasportare persone.
5Su ciclomotori soggetti a immatricolazione possono essere trasportate persone soltanto su posti autorizzati. Sui ciclomotori veloci possono inoltre essere trasportati:
a. un fanciullo su un seggiolino sicuro; o
b. al massimo due fanciulli su sedili protetti di un rimorchio per velocipedi.
6Abrogato
Art. 98b Disposizione transitoria della modifica del …
I conducenti di veicoli di larghezza non superiore a 1 m immatricolati come risciò elettrici ai sensi dell’articolo 14 lettera b numero 3 OETV4 nella versione vigente fino al XX.XX.XXXX [data entrata in vigore modifica] devono rispettare le norme per i ciclisti fino al [data entrata in vigore + 6 anni].
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....
«$$SmartDocumentDate» In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr