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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 3 pagine

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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1 (art. 3 e 4 cpv. 7)

Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo

N. 1.2

1.2 Fanno eccezione:

– filobus;

– veicoli militari giusta l’ordinanza dell’11 febbraio 20042 sulla circolazione stradale militare, se sono previste deroghe all’OETV3;

– veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici;

– rimorchi agricoli e forestali;

– rimorchi a slitta;

– monoassi e loro rimorchi;

– carri a mano provvisti di motore;

– ciclomotori leggeri;

– ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.

N. 2.1

2.1 Luci e accessori:

– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;

– dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;

– dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modifica dell’effetto luminoso;

– catarifrangenti prescritti.

Fanno eccezione:

– luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi;

– luci di lavoro;

– contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;

– luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;

– iscrizioni illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;

2 RS 510.710

3 RS 741.41