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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 3 e 4 cpv. 7)
Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo
N. 1.2
1.2 Fanno eccezione:
– filobus;
– veicoli militari giusta l’ordinanza dell’11 febbraio 20042 sulla circolazione stradale militare, se sono previste deroghe all’OETV3;
– veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici;
– rimorchi agricoli e forestali;
– rimorchi a slitta;
– monoassi e loro rimorchi;
– carri a mano provvisti di motore;
– ciclomotori leggeri;
– ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.
N. 2.1
2.1 Luci e accessori:
– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;
– dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
– dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modifica dell’effetto luminoso;
– catarifrangenti prescritti.
Fanno eccezione:
– luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi;
– luci di lavoro;
– contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
– luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;
– iscrizioni illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;