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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza concernente la ricerca agronomica «%ASFF_YYYY_ID»

a. creazione di collegamenti, analisi e reti di letteratura rilevante per la ricerca (reti citazionali e analisi citazionali) sulla base di dati personali accessibili al pubblico (nomi degli autori);

b. gestione e pubblicazione di una banca dati delle pubblicazioni (p.es. repository).

3Agroscope provvede affinché i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo siano resi accessibili al pubblico, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

4I risultati dell’attività di ricerca e sviluppo sono generalmente riservati fino a quando non vengono resi accessibili al pubblico.

Art. 9 Tasse

1Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.

2Le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 20062 sulle tasse dell’UFAG.

3Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 19 novembre 20143 concernente gli emolumenti per l’acquisto di pubblicazioni della Confederazione.

Sezione 3: Aiuti finanziari e mandati di ricerca

Art. 10 Aiuti finanziari a istituti di ricerca privati d’importanza nazionale

1L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituti di ricerca privati, non commerciali d’importanza nazionale con sede legale in Svizzera, segnatamente al FiBL.

a. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dell’onere complessivo per l’esercizio.

b. I criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono, in particolare, la fornitura di prestazioni di ricerca di alta qualità in ambiti specifici, il contributo alla creazione di valore aggiunto scientifico nei settori interessati e la complementarietà con le attività di ricerca delle scuole universitarie e di Agroscope.

Art. 11 Aiuti finanziari per progetti di ricerca

1L’UFAG può concedere aiuti finanziari per progetti di ricerca di istituti di ricerca pubblici o privati.

a. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e computabili. Sono computabili le spese effettivamente occorse nell'ambito dei progetti sostenuti e necessarie per realizzarli opportunamente.

2 RS 910.11

3 RS 172.041.11