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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza concernente la ricerca agronomica «%ASFF_YYYY_ID»

b. I criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono, in particolare, la qualità scientifica del progetto di ricerca richiesto, le qualifiche scientifiche dei ricercatori, il grado dell’interesse pubblico e i benefici attesi per la pratica nell’agricoltura e nella filiera alimentare nonché per i compiti dell'UFAG.

2I progetti di ricerca possono essere realizzati da singoli istituti di ricerca o in collaborazione. Nei progetti collaboratori sono rappresentati almeno due istituti di ricerca.

Art. 12 Aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione

1I progetti pilota e di dimostrazione mirano a valorizzare le conoscenze ai fini dell'applicazione nella pratica e accelerano il processo di innovazione.

2Nel quadro di progetti pilota si sperimentano le conoscenze scientifiche provenienti dalla ricerca al fine dell’applicazione nella pratica. Vengono realizzati in condizioni comparabili su scala reale e forniscono conoscenze importanti ai fini dell’applicazione nella pratica.

3Nel quadro di progetti di dimostrazione vengono rese note le novità quanto a tecnologie, metodi, processi o prestazioni.

4L’UFAG può concedere aiuti finanziari a consorzi per la realizzazione di progetti pilota e di dimostrazione.

a. I progetti pilota e di dimostrazione sono realizzati da consorzi con diversi partner

del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura, le cui competenze e conoscenze si completano a vicenda. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner è un istituto di ricerca.

b. Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 75 per cento dei costi

comprovati e computabili. Sono computabili le spese effettivamente occorse nell'ambito dei progetti sostenuti e necessarie per realizzarli opportunamente.

c. I criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono la

funzione di modello, la qualità sul piano metodologico della procedura, il grado dell’interesse pubblico, i benefici attesi per la pratica nell’agricoltura e nella filiera alimentare, la partecipazione adeguata, anche sul piano finanziario, di utenti finali e moltiplicatori, nonché la competenza tecnica dei partner del progetto.

d. Le misure specifiche delle aziende o altre misure che potrebbero avere un effetto

distorsivo della concorrenza non sono sostenute.

Art. 13 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

1Gli aiuti finanziari possono essere concessi nel quadro del credito autorizzato.

2Essi sono conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2.

3Se decide di concedere un aiuto finanziario, l’UFAG stipula un contratto con il beneficiario. In esso sono disciplinati l’importo dell’aiuto finanziario, la sua durata e la rendicontazione.