Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
subisce cambiamenti significativi a seguito della costruzione di impianti di questo tipo. Inoltre, è prevista maggiore flessibilità circa la possibilità di impiegare reti in materiale sintetico sui pascoli durante l'estivazione se vengono attuate misure di protezione del bestiame.
La quota del 3,5 per cento di SPB non si riferisce alla superficie coltiva, bensì alla superficie coltiva aperta. La modifica del valore di riferimento riduce di circa un terzo la portata di SPB da predisporre. Inoltre si possono prendere in considerazione tutte le siepi nonché tutti i boschetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II nelle zone di pianura e collinare. In linea di principio, le aziende e le comunità PER che gestiscono come SPB più del 25 per cento della loro SAU sono dispensate dall’esigenza relativa alla quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva aperta. Ciò riduce ulteriormente l’effetto della misura, segnatamente di circa il 60 per cento rispetto alle disposizioni vigenti. In base alla valutazione delle varianti presentate nel capitolo sulla situazione iniziale, questa soluzione è quella che soddisfa al meglio i criteri definiti per l'attuazione della mozione Friedli 23.3846.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 lettere c, d ed ebis
Alla lettera ebisil contributo per l’interconnessione viene accorpato a quello per la qualità del paesaggio in un nuovo contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.
Articolo 3 capoverso 3
Siccome il contributo per l’interconnessione è accorpato a quello per la qualità del paesaggio, la terminologia viene adeguata di conseguenza.
Articolo 10a
I partner dei gestori delle aziende devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni perché si applichi l’obbligo di una copertura assicurativa, fermo restando che si tratta di assicurazioni di diritto privato ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione: a) al 1° gennaio dell’anno di contribuzione sono sposati o vivono in un’unione domestica registrata; b) al 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno superato i 65 anni d’età; c) non conseguono un reddito proprio annuo superiore al limite massimo del salario annuo ai sensi della LPP (2024: 22'050 fr.). Un’ulteriore condizione è sancita dalla base legale (art. 70a cpv. 1 lett. i LAgr). La collaborazione regolare e considerevole è riconosciuta se nella dichiarazione d’imposta è fatta valere una deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LFID; RS 642.11). Per ulteriori dettagli sulla deduzione per coniugi con doppio reddito si rimanda alla circolare n. 30 «Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)» dell’Amministrazione federale delle contribuzioni: https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/dbst/kreisschreiben/2004/1-030-D-2010.pdf.download.pdf/1-030-D-2010.pdf
Se queste condizioni sono adempiute in modo cumulativo, per il partner che collabora nell’azienda vige l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa. Per partner che collabora nell’azienda s’intende chi lavora in azienda, ma non gestisce autonomamente un ramo dell'azienda in qualità di gestore e non è pertanto iscritto alla cassa di compensazione AVS, e chi non è cogestore ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91). Una cogestione deve essere adeguatamente notificata presso il servizio competente del Cantone.
L’obbligo di una copertura assicurativa sussiste per le coppie sposate e le unioni domestiche registrate. I partner in un’unione domestica registrata sono registrati ed equiparati ai coniugi dal profilo fiscale, ovvero hanno il medesimo statuto dei coniugi ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1bisLIFD. I partner in concubinato, invece, non sono assoggettati all’obbligo. Sono infatti considerati estranei alla famiglia, ovvero sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie.