Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

sono dedotti dalla quota minima richiesta (cpv. 3). Nel 2025 e nel 2026 per le SPB specifiche di una regione si applica il diritto anteriore (disposizione transitoria art. 115h cpv. 5)

Le aziende che gestiscono come SPB più del 25 per cento della loro SAU sono dispensate dalle esigenze di cui all’articolo 14a capoverso 1. Lo stesso vale per le aziende che forniscono la PER a livello interaziendale ai sensi dell’articolo 22. Queste sono dispensate dall’esigenza se gestiscono collettivamente come SPB più del 25 per cento della SAU.

Articolo 35 capoversi 4 e 6

Siccome il contributo per l’interconnessione e quello per la qualità del paesaggio sono accorpati in un unico contributo, la terminologia viene adeguata di conseguenza. Non vi sono modifiche materiali.

Articolo 41 capoversi 1 lettera d e 2 frase introduttiva

I Cantoni verificano se la superficie di pascolo di un’azienda d’estivazione o la rispettiva resa ha subito variazioni sostanziali a seguito alla costruzione di un grande impianto fotovoltaico di cui all’articolo 71a della legge sull’energia (RS 730.0). In caso affermativo, il carico usuale viene adeguato. I Cantoni stabiliscono il momento ottimale per verificare gli effetti e l'eventuale adeguamento del carico usuale dopo la costruzione di un grande impianto fotovoltaico. In questi casi, controllano anche se la superficie per la promozione della biodiversità nel comprensorio del grande impianto fotovoltaico ha ancora diritto a contributi. Si tratta di un controllo in funzione del rischio a causa di cambiamenti significativi nell'azienda agricola.

Nel quadro del processo di autorizzazione, ai Cantoni è data la possibilità di decidere autonomamente quali servizi specializzati coinvolgere. Una modifica analoga è proposta all'allegato 4 lettera A numero 1.1.4.

Articoli 55 capoversi 1 lettera p e 1bisnonché 57 capoverso 1bislettera a

A favore delle superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione nonché degli alberi indigeni isolati adatti al luogo e dei viali alberati non vengono più versati i contributi per la biodiversità, bensì quello per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78). Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 115h, questo avverrà di fatto soltanto a partire dal 2027.

Articolo 58 capoverso 6

Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, la terminologia viene adeguata di conseguenza. Inoltre è prevista la possibilità di predisporre anche altre piccole strutture e non soltanto mucchi di rami e strame. Le piccole strutture che vanno promosse

nell’area del progetto sono stabilite nell’ambito del progetto stesso (art. 79).

Articoli 58 capoverso 7 e 59 capoversi 5

Le falciacondizionatrici schiacciano il materiale falciato in modo che si essicchi più rapidamente. Questa operazione ha un effetto negativo su insetti e altri piccoli organismi. Ad esempio, il 58 per cento delle api non è più in grado di volare o muore se lo sfalcio è effettuato con falciacondizionatrici, mentre la percentuale si riduce all'8 per cento se non vengono utilizzate queste macchine. Finora potevano essere utilizzate nelle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I, ma non in quelle del livello qualitativo II. Inoltre, la rinuncia all’impiego di falciacondizionatrici era definita come esigenza di base in alcuni progetti d’interconnessione. Un divieto su tutte le superfici per la promozione della biodiversità è opportuno dal punto di vista della promozione della biodiversità. Inoltre una gestione standardizzata di tutte le superfici promosse con contributi per la biodiversità è più logica.