Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Se le condizioni di cui all’articolo 10a capoverso 1 lettera a o b non sono adempiute, il gestore può dimostrarlo con il certificato AVS del partner che collabora nell’azienda o con un estratto del registro delle persone.
Articolo 10b
Se il reddito annuo del partner è superiore alla soglia d’entrata del secondo pilastro (2024: 22’050 fr.), il gestore deve dimostrarlo con il certificato o i certificati del salario oppure con la dichiarazione del reddito soggetto ai contributi AVS del partner. È determinante l’anno precedente quello di contribuzione.
La prova che non è fatta valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito può essere fornita con la dichiarazione d’imposta dell’anno precedente quello di contribuzione.
Se il reddito imponibile degli ultimi due anni precedenti l’anno di contribuzione ammonta in media a un massimo di 12'000 franchi l’anno, la copertura assicurativa non è necessaria. Questo reddito è calcolato come nell'articolo 96 OPD. Ciò consente all'autorità esecutiva cantonale di sfruttare le sinergie.
Per le persone giuridiche (incl. Comuni e Cantoni), che sono gestori di un’azienda, non si applicano esigenze concernenti la copertura assicurativa. Chi lavora in un’azienda di questo tipo è dipendente della persona giuridica (incl. Comuni e Cantoni) e quindi è normalmente coperto dalle assicurazioni sociali.
Anche i gestori di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari sono dispensati.
Articolo 10c
La copertura assicurativa comprende, in primo luogo, un’assicurazione d’indennità giornaliera che copre il rischio d’incapacità lavorativa temporanea. L’assicurazione d’indennità giornaliera, denominata anche «assicurazione contro la perdita di salario» o «assicurazione contro la perdita di guadagno», è un’assicurazione complementare privata a copertura di un rischio. La copertura del rischio di incapacità lavorativa comprende i rischi malattia e infortunio, ma non la maternità. Nel commento al messaggio sulla PA22+, il Consiglio federale ha spiegato quali rischi devono essere coperti. Ha deciso di non includere la maternità, soprattutto perché altrimenti i premi assicurativi aumenterebbero notevolmente. Inoltre nel 2021 il Parlamento, su proposta del Consiglio federale, ha respinto la mozione 19.3446 «Accordare finalmente l'indennità di maternità anche alle coniugi e partner registrate di contadini e contadine». Per questo motivo, la maternità non è inclusa nella copertura dei rischi. In secondo luogo, la copertura assicurativa comprende la previdenza contro i rischi per il periodo fino all'età pensionabile AVS. La previdenza copre i rischi di invalidità per malattia e infortunio nonché di decesso per malattia e infortunio.
Articoli 10d e 10e
Nel caso dell’assicurazione d’indennità giornaliera il termine di attesa al verificarsi dei rischi malattia e infortunio non può superare 60 giorni. L’importo dell’indennità giornaliera è pari almeno a 100 franchi. Viene corrisposta quando si verifica un rischio assicurato fino alla cessazione dell'incapacità lavorativa, ma per un periodo massimo di 730 giorni (due anni). È possibile stipulare anche polizze assicurative che prevedono termini di attesa più brevi o indennità giornaliere più elevate oppure prestazioni in capitale e rendite.
Il termine di attesa in caso di invalidità è generalmente di due anni, indipendentemente dalla soluzione previdenziale. Se la soluzione prevede una rendita, questa è versata alla persona assicurata mensilmente in caso di invalidità fino all'età di pensionamento AVS. In caso di decesso della persona assicurata, la rendita viene versata al partner superstite fino all'età di pensionamento AVS. La rendita ammonta ad almeno 24’000 franchi l'anno. Si tratta di una prestazione assicurativa complementare, cioè indipendente dalle prestazioni del 1° pilastro. Al posto delle rendite, in caso di invalidità o di decesso dell'assicurato, sono possibili anche prestazioni in capitale una tantum di almeno 300’000 franchi. È possibile scegliere anche combinazioni proporzionali di rendite e prestazioni in capitale. La seguente tabella mostra le possibili combinazioni.