Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui pagamenti diretti

niti come SPB e potrebbero essere computati in modo semplice nei sistemi d’informazione. Altre superfici di cui è stato proposto il computo non sono SPB, non sono definite come colture oppure sono vincolate a esigenze relative all’ubicazione difficilmente attuabili. Queste ultime potrebbero peraltro essere semplicemente adempiute con misure aziendali (predisponendo ad esempio una nuova piccola superficie coltiva adiacente alla SPB) e ciò azzererebbe l’effetto della misura. Il Consiglio federale non ritiene opportuno o equo allentare in modo mirato le esigenze per determinati sistemi di produzione, ad esempio per le aziende biologiche. Le disposizioni della PER devono restare uguali per tutte le aziende. Inoltre, il pacchetto di ordinanze 2024 prevede un accorpamento degli attuali progetti per la qualità del paesaggio e per l’interconnessione. I Cantoni avranno così la possibilità di far computare nel 3,5 per cento altre SPB specifiche di una regione nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio. In questi progetti le misure specifiche della regione possono essere pianificate e impostate in modo da consentire un’esecuzione digitalizzata. Grazie al termine transitorio previsto per lo sviluppo dei progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, i Cantoni e le aziende avranno tempo e sicurezza di pianificazione sufficienti fino all'introduzione di nuove misure, il 1° gennaio 2027, per definire misure efficaci e pratiche ai fini dell’esecuzione. La rispettiva base legale entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Onde tener conto dell’impegno considerevole già profuso a favore della biodiversità, dal profilo dell’attuabilità si potrebbe anche prospettare la possibilità di dispensare dall’esigenza le aziende che gestiscono come SPB una percentuale molto elevata della loro SAU. In media, le aziende hanno più del 19 per cento di SPB sulla SAU, dunque si potrebbe prendere in considerazione una deroga per le aziende con una quota di SPB sulla SAU superiore al 25 per cento. Potrebbero così essere soddisfatte anche le richieste di computare tutti i prati sfruttati in modo estensivo del livello qualitativo II, tutti gli alberi da frutto e tutte le superfici nello spazio riservato alle acque o quelle di cui è cessata la gestione.

La variante 2 tiene indirettamente conto della richiesta della mozione Friedli. Non prevede il computo di altre SPB, bensì una sostanziale riduzione della superficie richiesta. Il grande vantaggio di questo approccio è che per le aziende è più facile adempiere l’esigenza, senza dover definire e predisporre in modo dispendioso ulteriori superfici computabili.

Con la variante 3 le aziende non godrebbero di maggiore flessibilità né verrebbe adempiuto il mandato della mozione.

La variante 4 comporterebbe l’abrogazione di una misura adottata e confermata a più riprese dal Consiglio federale e dal Parlamento, azzerandone gli effetti.

Il Consiglio federale ritiene che l'allentamento della disposizione vigente, come previsto dalla variante 2, consenta di garantire alle aziende maggiore flessibilità e di mantenere due terzi dell’efficacia. Combinando questa variante con il computo di siepi, boschetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II nonché con una deroga per le aziende che gestiscono come SPB più del 25 per cento della loro SAU, l’efficacia della misura diminuirebbe, ma le aziende godrebbero di maggiore flessibilità e il loro dispendio amministrativo così come quello dei Cantoni aumenterebbero soltanto in modo marginale. Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio federale ha pertanto deciso di inviare in consultazione questa combinazione di varianti.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

A partire dal 2027 la coniuge del gestore che collabora regolarmente e in misura considerevole

nell’azienda dovrà disporre di una copertura assicurativa. La pertinente base legale nella legge

sull’agricoltura entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. La copertura assicurativa comprende la previdenza contro i rischi (rischi di invalidità e decesso) e l’assicurazione contro la perdita di guadagno (indennità giornaliera per incapacità lavorativa per malattia e infortunio). Si tratta di assicurazioni di diritto privato ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione. La disposizione si applica in ugual modo ai coniugi o ai partner registrati dei gestori. L’obbligo di copertura assicurativa non vige per le persone d’età superiore a 65 anni che conseguono un reddito proprio annuo superiore al salario minimo annuo ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40, 22'050 franchi; 2023). Ne sono dispensate anche le persone rifiutate dalla compagnia assicurativa a causa del loro stato di salute o per le quali è stata espressa una riserva nonché le persone con un reddito imponibile pari o inferiore a 12'000 franchi