Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui pagamenti diretti

per la qualità del paesaggio e viene mantenuto. Le aliquote del contributo sono esaminate e approvate dall’UFAG nell’ambito dell’esame della bozza di progetto e della pertinente domanda. In una direttiva federale è pubblicato un catalogo delle misure con aliquote del contributo e punti di controllo standardizzati. Questo catalogo è redatto sulla base dei risultati di precedenti progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio e viene messo a disposizione unitamente alla direttiva concernente l’elaborazione dei progetti. Il catalogo delle misure ha lo scopo di garantire che le misure più utilizzate siano attuate nel modo più uniforme possibile. Le raccomandazioni della Confederazione sulle misure possono servire ad armonizzare le varie esigenze per misure simili e a ridurre il numero di misure basate sui progetti.

Nei progetti occorre definire le misure di promozione e gli oneri di gestione per le specie bersaglio e faro in agricoltura. Questa esigenza era già prevista per i progetti d’interconnessione e viene mantenuta.

I progetti devono garantire una gestione mirata delle superfici iscritte negli inventari ai sensi della LPN (RS 451). Le aziende partecipanti devono adempiere i rispettivi oneri di gestione. I progetti devono contenere le misure di promozione del caso. Prendendo in considerazione gli inventari regionali si garantisce un’armonizzazione ottimale con la pianificazione e l’implementazione dell’infrastruttura ecologica.

La consulenza svolge un ruolo importante nell'attuazione efficace delle misure. L’obbligo di consulenza vigente finora nell'ambito dei progetti d’interconnessione è pertanto mantenuto. La consulenza obbligatoria si svolge nella prima metà della durata del progetto, per garantirne l’efficacia. In linea di principio viene fornita su base individuale. Può essere sostenuta finanziariamente come misura

nell'ambito del progetto. Se nei primi quattro anni del progetto non è possibile fornire servizi di consulenza alle singole aziende, ad esempio per motivi legati alle risorse, l’UFAG può autorizzare piani di consulenza cantonali equivalenti.

Articolo 79a

I Cantoni coinvolgono le cerchie interessate nella pianificazione dei loro progetti. La procedura prevista deve essere documentata nelle bozze del progetto. L'UFAG specifica le esigenze pertinenti in una direttiva.

Per garantire una regolare transizione dai progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio ai progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio, è previsto un processo a due fasi. I Cantoni elaborano i parametri principali dei nuovi progetti (situazione iniziale, obiettivi, organizzazione del progetto e dell'attuazione, piano delle misure) in una bozza di progetto. I modelli per le bozze di progetto e le domande di progetto sono preparati e messi a disposizione

dall'UFAG nell'ambito della direttiva. L'UFAG effettua un esame preliminare e formula oneri e raccomandazioni.

Le durate dei progetti d’interconnessione e di qualità del paesaggio, che in precedenza non erano uniformi, vengono armonizzate a 8 anni. Si può autorizzare una durata del progetto diversa se ciò consente di coordinarlo meglio con altri progetti regionali finanziati dalla politica agricola, come ad esempio un progetto di protezione delle acque ai sensi dell'articolo 62a LPAc. Le aziende sono tenute a implementare le misure per l'intero periodo di attuazione.

I Cantoni hanno la possibilità di proporre nuove misure durante il periodo di attuazione, che possono essere esaminate e approvate dall'UFAG. Non sono previsti rapporti intermedi. I Cantoni hanno solo l'obbligo di seguire attivamente i progetti e, se necessario, di procedere ad adeguamenti. I requisiti per il monitoraggio attivo dei progetti sono specificati nella direttiva concernente l’elaborazione dei progetti.