Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
La flessibilità nella gestione di determinate superfici per la promozione della biodiversità continua a essere data nell’ambito dei progetti, analogamente a quanto è avvenuto finora nei progetti d’interconnessione. Ciò garantisce che le misure possano essere adattate localmente alle esigenze delle specie bersaglio.
Nel rapporto di valutazione va indicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi nel quadro del progetto. L’eventuale domanda di continuazione del progetto deve contenere i valori target dell’ulteriore periodo di attuazione.
Capitolo 6 (art. 82-82c)
In conformità con la modifica della legge sull'agricoltura (FF 2023 1527), che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2025, anche i contributi per l'efficienza delle risorse vengono aboliti. I contributi per l'efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato dei suini a tenore ridotto di azoto sono versati ancora fino a fine 2026 secondo la disposizione transitoria dell'articolo 115h. Il contributo per l'efficienza delle risorse per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa è limitato a fine 2024 e non viene prorogato.
Articolo 97 capoverso 1 lettera b
Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, la terminologia viene adeguata di conseguenza.
Articolo 98 capoverso 3 lettera c
Siccome tutte le superfici per la promozione della biodiversità sono rilevate in modo georeferenziato, non è necessaria una carta e pertanto la lettera c viene stralciata.
Articolo 101
È richiesta la prova della copertura assicurativa di cui agli articoli 10a-10f. L’obbligo di prova ricade sempre sul gestore. Le prove devono essere fornite sempre per l’anno di contribuzione in corso.
In linea di principio, si parte dal presupposto che si debba stipulare una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio. La base per la prova è costituita dai contratti o dalle polizze assicurative dell'anno di contribuzione in corso. Se vengono presentati contratti o polizze assicurative validi e i giustificativi dei premi assicurativi pagati, non sono necessari altri mezzi di prova.
Articoli 104 capoverso 4, 107a rubrica e capoverso 1 lettera b nonché 109 capoverso 5
Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, la terminologia viene adeguata di conseguenza.
Art. 115 h Disposizioni transitorie della modifica del …
I gestori il cui partner ha 55 anni o più al momento dell'introduzione della prova della copertura assicurativa (cioè 55 anni o più al 1° gennaio 2027) sono dispensati dall'obbligo di una copertura assicurativa. Da un lato, per queste persone è difficile stipulare un'assicurazione (è prevedibile il rifiuto o l'esclusione da parte di una compagnia assicurativa), dall'altro i costi dei premi sono elevati a causa dell'età avanzata.
Le modifiche relative all’accorpamento dei progetti per la qualità del paesaggio e d’interconnessione entrano in vigore il 1° gennaio 2025. Per garantire il regolare proseguimento dei progetti per la qualità del paesaggio e d’interconnessione in corso, i contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sono versati solo a partire dal 1° gennaio 2027. Ciò fornisce ai Cantoni la base necessaria per la pianificazione dei progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio. I progetti per la qualità del paesaggio e d’interconnessione in corso possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. Fino a quel momento, i rispettivi contributi sono concessi in base al diritto anteriore (all. 7 n. 3.2 e 4). Durante questo periodo, anche le disposizioni concernenti gli alberi isolati e le SPB specifiche di una