Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

regione (art. 55 cpv. 1 lett. p, 1bislett. b), le superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'allegato 4 numeri 13 e 16 nonché le riduzioni ai sensi dell'allegato 8 numeri 2.4.18, 2.4.20, 2.4a e 2.5, si applicano in base al diritto anteriore. Lo stesso vale per il diritto ai contributi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3. Per diritto anteriore o previgente si intende il diritto applicabile nel 2024.

Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all’articolo 55 capoverso 1bislettera b del diritto anteriore possono essere computati come SPB ai sensi dell’articolo 14 ancora fino a fine 2026. Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore possono essere computate come SPB ai sensi degli articoli 14 e 14a ancora fino a fine 2026.

Anche i contributi per l’efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato dei suini sono aboliti al 1° gennaio 2025, ma possono essere concessi ancora fino al 31 dicembre 2026 in base al diritto anteriore.

Allegato 1 numero 1.1 lettera d

L'introduzione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive a partire dal 1° gennaio 2027 secondo l’allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.2 richiede un adeguamento delle esigenze in materia di registrazione. Sono rilevanti il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive e i documenti definiti nella Guida «Suisse-Bilanz».

Allegato 1 numero 2.1.1

Con l’introduzione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive viene messo a disposizione un servizio di calcolo che sostituisce le attuali soluzioni software di terzi. Non è quindi più necessario verificare gli adeguamenti di software e pertanto la relativa disposizione può essere stralciata.

Allegato 1 numero 2.1.2

Le esigenze relative al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono adeguate al 1° gennaio 2027 in modo da rendere obbligatorio il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive. Tutti i gestori tenuti a fornire la prova possono beneficiare degli sgravi amministrativi correlati. Il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive non richiede più la registrazione di dati già salvati in altri sistemi, come quelli cantonali (principio «Once-Only»). L’UFAG mette a disposizione il calcolatore del bilancio tramite un servizio web. Quest’ultimo è utilizzato da sistemi di terzi (p.es. i sistemi d’informazione farm management) che lo rendono accessibile ai gestori. I bilanci delle sostanze nutritive vengono creati e condivisi in questi sistemi. Una volta condivisi vengono messi a disposizione delle autorità di controllo in formato digitale attraverso il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (digiFLUX).

Allegato 1 numero 2.1.3

La modifica prevista entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2026. La modifica si è resa necessaria in seguito all’integrazione di HODUFLU nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (digiFLUX). Il pertinente articolo 14 OSIAgr (RS 919.117.71) è stato modificato con effetto al 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione dei trasferimenti non vi sono modifiche materiali fino a fine 2026. Con la menzione «nell’applicazione Internet HODUFLU», anche per le altre disposizioni con un rimando al sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive è chiaro che si intende l’applicazione utilizzata finora HODUFLU. La disposizione verrà sostituita materialmente dall’allegato 1 numero 2.1.3a con effetto al 1° gennaio 2027.

Allegato 1 numero 2.1.3a

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2027, di questa nuova disposizione è necessario rivedere la regolamentazione relativa alla dichiarazione dei trasferimenti di prodotti contenenti sostanze nutritive per il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive a partire da quella data. Ai fini del calcolo del bilancio, da