Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 84Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui miglioramenti strutturali
Viene altresì precisato che non sono concessi contributi se possono essere concessi aiuti finanziari nel quadro di altri programmi di promozione della Confederazione (p.es. promozione in campo energetico). È escluso un doppio sovvenzionamento (art. 12 LSu).
Allegato 6 numero 1.3
La piscicoltura è stata integrata nell’articolo 3 capoverso 3bisD-LAgr. Le aziende dedite meramente alla piscicoltura non possono essere sostenute. Viene precisato che soltanto i pescatori professionisti sono sostenuti.
Allegato 6 numero 2
Ai sensi dell’articolo 87a capoverso 1 lettera d numero 3 D-LAgr, l’acquisto di aziende agricole e di fondi agricoli può essere sostenuto. Ora può essere sostenuto anche l’acquisto di fondi agricoli sul libero mercato (art. 40 cpv. 2 lett. b). Per fondi agricoli si intendono tutti gli immobili utilizzati per la produzione agricola (edifici e terreni).
Allegato 6 numeri 3.2.1 e 3.2.2 lettere c e j
Per ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura grazie a nuove tecnologie si suggerisce di introdurre un contributo per l’acquisto di robot per i campi. Per promuovere gli investimenti in queste tecnologie si propone un sostegno supplementare fino a fine 2030 a carico esclusivamente della Confederazione. Il sostegno è limitato agli acquisti di nuovi robot effettuati dopo il 1° gennaio 2025. La promozione è limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2035. Si può presumere che a questo punto l'uso dei robot per i campi si sarà consolidato e che le aziende agricole saranno in grado di continuare a utilizzarli in modo efficace. Il finanziamento oltre questo orizzonte temporale non è quindi più necessario.
Gli altri provvedimenti della tabella già in vigore sono comunque indicati per esigenze tecnico-legali. Non sono messi in discussione.
Alla lettera c è precisato che il contributo federale per lo stoccaggio e per l’evaporazione dell’acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5000 franchi ciascuno.
Allegato 6 numeri 3.4.1 e 3.4.2
Attraverso contributi per l'introduzione di macchine e veicoli non alimentati a combustibili fossili, l'agricoltura riduce la propria dipendenza da essi e l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. Per promuovere gli investimenti in nuovi tipi di propulsione, si propone un ulteriore sostegno fino a fine 2030 a carico esclusivamente della Confederazione. Le tecnologie di propulsione considerate sono soprattutto quella elettrica, a biogas o a idrogeno. Il sostegno è limitato agli acquisti di nuovi trattori e motofalciatrici effettuati dopo il 1° gennaio 2025. I transporter agricoli sono considerati trattori ai sensi della presente ordinanza. La scelta di un importo forfettario consente di ridurre l’onere amministrativo per il trattamento dei fascicoli e di limitare l’impatto della promozione sullo sviluppo dei prezzi del mercato. L'importo forfettario copre una parte significativa dei costi suppletivi rispetto alla propulsione con motore a scoppio. Si presume che i trattori e le motofalciatrici non alimentati a combustibili fossili diventeranno lo standard entro il 2035 e non avranno più bisogno di essere sostenuti finanziariamente.
Gli altri provvedimenti della tabella già in vigore sono comunque indicati per esigenze tecnico-legali. Non sono messi in discussione.
Allegato 6 numero 4
Nelle disposizioni specifiche viene chiaramente stabilito che i provvedimenti possono essere utilizzati nelle comunità aziendali. La precisazione è necessaria perché ai sensi dell’articolo 10 OTerm il raggruppamento di più aziende costituisce un’unica azienda.