Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Inoltre, al numero 2.2.4 è stabilito che i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione possono essere richiesti anche dopo l'inizio dei lavori. Ciò consente di versare contributi anche per i costi dovuti a difficoltà impreviste concernenti il terreno di fondazione.

Allegato 5 numeri 4.1.1 e 4.1.2

Il credito di investimento ora può essere versato soltanto per l’abitazione del capoazienda. Non è necessario cofinanziare l'abitazione dei genitori, poiché questa è valutata al valore venale e non al valore di reddito agricolo come l'abitazione del capoazienda.

Allegato 5 numeri 5.1 e 5.2

Il sostegno a favore delle piccole aziende artigianali del primo livello di trasformazione ora è considerato come provvedimento collettivo (art. 88 cpv. 2 lett. c D-LAgr). Per semplificare la situazione, le aliquote per gli edifici e gli impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali sono uniformate e si propone un'aliquota del 10 per cento per la zona di pianura e collinare. Ora possono essere concessi contributi anche per edifici e installazioni per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti della pesca. In questo modo l’agricoltura e la pesca sono equiparate. La promozione dei provvedimenti si applica anche ai progetti nella regione di pianura. Trattandosi di un compito in comune, i Cantoni possono sfruttare questa opportunità per sviluppare una strategia di promozione differenziata per le loro regioni.

Nelle disposizioni specifiche è stabilito che gli edifici e gli impianti sostenuti devono essere utilizzati per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana. I magazzini per prodotti trasformati sono sostenuti se sono strettamente correlati alla commercializzazione o alla trasformazione. Questa precisazione serve a distinguerli da altri locali di stoccaggio come i magazzini per i foraggi, le rimesse e i magazzini per i cereali. Tra i gli edifici e gli impianti per la commercializzazione rientrano i locali per la commercializzazione con le rispettive installazioni che servono per la vendita al consumatore finale.

Allegato 5 numero 6 lettere a, c ed e

Alla lettera a viene precisato che le aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale possono beneficiare di un credito di investimento del 50 per cento per gli investimenti pianificati.

All’allegato 5 numero 8 viene disciplinato il sostegno per attività in settori affini all’agricoltura. Alla lettera c può essere ora stabilito che le produzioni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3bisD-LAgr possono essere sostenute con un credito di investimento del 50 per cento per gli investimenti pianificati.

Le prestazioni ambientali ai sensi dell’articolo 12b OTerm continuano a essere sostenute con crediti di investimento. A titolo di esempio, gli investimenti in un impianto di compostaggio possono essere sostenuti con un credito di investimento pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

Allegato 5 numero 8

Le attività in settori affini all’agricoltura vengono sostenute con contributi (finora solo con CI). La promozione avviene a condizione che sia stata rilasciata un’autorizzazione edilizia ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 OPT e sia garantita la neutralità concorrenziale ai sensi dell’articolo 9 OMSt.

Le aliquote proposte sono le stesse che vengono applicate per il provvedimento individuale per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali di produzione propria e di prodotti della pesca indigena (cfr. all. 5 n. 5.1). La valorizzazione della biomassa (letame, compost, ecc.) è considerata un’attività affine all’agricoltura ai sensi dell’articolo 12b OTerm. Come in precedenza secondo l’allegato 5 numero 6 viene sostenuta soltanto con un credito di investimento del 50 per cento dei costi computabili.