Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/60: Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlin «Proteggere il partenariato sociale da attacchi inaccettabili» e 21.3599 CET-N «Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche») · 14 pagine
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avviso tale termine fa intendere che i legislatori federali distinguono tra diritto cantonale non imperativo e imperativo, mentre il diritto pubblico cantonale è sempre imperativo.
Una minoranza dell’USI raccomanda di menzionare la tredicesima e il diritto alle vacanze per una maggior chiarezza, conformemente al testo della mozione. Un’altra minoranza dell’USI propone che il progetto si applichi anche ai CCL esistenti e/o equivalenti non dichiarati di obbligatorietà generale, sostenendo che hanno la stessa importanza dei CCL dichiarati di obbligatorietà generale.
4.4.2 Contrari al progetto nel suo insieme
L’USS e la sua sezione friburghese USF si dichiara contraria al progetto. L’USS ritiene che la modifica proposta costituisca un danno ai salari minimi legali cantonali, alla democrazia diretta, alle competenze cantonali nell’ambito della politica sociale, così come ai principi di legalità e di sussidiarietà garantiti dalla Costituzione, causando così insicurezza giuridica. Per questi motivi l’USS ritiene che per attuare la mozione in maniera conforme alla legge bisognerebbe modificare la Costituzione.
La SIC respinge il progetto, perché contraddice la gerarchia svizzera delle norme in generale, interferisce sulla competenza dei Cantoni in ambito di politica sociale e rappresenta un danno evidente per i lavoratori a basso reddito.
Travail.Suisse si oppone alla modifica di legge proposta, perché creerebbe dei problemi importanti sia dal punto di vista di politica statale che della democrazia. Osserva inoltre che i salari minimi legali definiscono un minimo retributivo che garantisca una sussistenza, e che i CCL, se non per qualche eccezione, non sono mai scesi sotto questo minimo.
4.5 Altre cerchie interessate
Le prese di posizione dei rappresentanti delle altre cerchie sono riassunte qui sotto. In totale si sono espresse 69 organizzazioni. 42 partecipanti accolgono completamente o in parte il progetto , mentre 14 sono fortemente contrari. Inoltre, otto partecipanti non si sono pronunciati precisamente sul progetto in consultazione. I pareri dell’USF e del TGV sono inclusi nella posizione delle loro associazioni mantello (v. 4.4).
4.5.1 Favorevoli al progetto con proposte di modifica
AISS, AM Suisse, ASP, ASIPG, BCS, CafetierSuisse, carrosserie suisse, EIT.Swiss, GastroSuisse e rispettive associazioni cantonali (GastroAG, GastroAR, GastroGR, GastroLU, GastroNE, GastroOW, GastroSO, GastroSG, GastroTI, SCRHG, Wirteverband BS), Gewerbeverband BS, Gilde etablierter Schweizer Gastronomen, GVZ, HAW, Holzbau Schweiz, Hotellerie Suisse e la sua associazione ZHV, Isolsuisse, KGL, KGV SO, KGV ZH, NVS, Berner KMU, SCA, SSIC, FST, Suisstec, Swiss Contact Center Association, Swissstaffing, UPSA, UPSC e ASFMS sono favorevoli al progetto. La loro presa di posizione è simile o addirittura identica.
I 42 partecipanti sopracitati ritengono che il progetto in consultazione e le richieste della mozione non violino i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico svizzero e si basino su un parere legale che GastroSuisse ha commissionato alla professoressa Isabelle Häner. Precisano che, contrariamente al testo della mozione, il progetto non permette di distinguere esplicitamente quali disposizioni sul salario minimo (tra quelle del CCL dichiarato di obbligatorietà generale e quelle della legge cantonale) abbiano la priorità d’applicazione. Propongono di aggiungere esplicitamente nella legge (attraverso un nuovo art. 1 cpv. 4 LOCCL) il primato dei salari stabiliti nei CCL dichiarati di obbligatorietà generale sulle disposizioni del diritto cantonale come richiesto nel testo della mozione. 41 partecipanti raccomandano inoltre di non usare il termine «imperative» nella formulazione «le disposizioni sui salari minimi possono essere dichiarate di obbligatorietà generale anche se sono contrarie alle disposizioni imperative del diritto cantonale» presente nell’avamprogetto (art. 2, cpv. 4, 6/14