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Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 7 pagine
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Codice civile svizzero (proprietà per piani) «%ASFF_YYYY_ID»
4Le parti non assoggettate al diritto esclusivo si presumono comuni.
Art. 712bbis
IIbis. Diritti d’uso
1Un diritto d’uso preclusivo su determinate parti comuni può essere attribuito a una preclusivo
quota nell’atto costitutivo, nel regolamento per l’uso e l’amministrazione o mediante decisione dell’assemblea dei comproprietari.
2La concessione, la modifica, il trasferimento o la revoca di un diritto d’uso preclusivo previsto dal regolamento o da una decisione richiede l’accordo della maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa. I comproprietari possono convenire per decisione unanime altre esigenze di maggioranza. La decisione richiede in ogni caso il consenso dei titolari del diritto d’uso preclusivo.
Art. 712c cpv. 1
1Concerne soltanto il testo tedesco
B. Costituzione,
modifica e Art. 712d, titolo marginale, e cpv. 2 n. 2
cessazione2
I. Atto Concerne soltanto il testo tedesco
costitutivo
Art. 712e
II. Descrizione1 L’atto costitutivo deve descrivere le parti dell’edificio che sono oggetto di un diritto delle parti
dell’edificio e esclusivo e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, la quota di ciascuna quote di valore parte sul valore dell’immobile o del diritto di superficie nonché la formula utilizzata
per calcolarlo.
2Concerne soltanto il testo francese
Art. 712ebis
IIbis. Piano di
1I comproprietari allestiscono un piano di ripartizione e lo depositano presso l’ufficio ripartizione
del registro fondiario insieme all’atto costitutivo.
2Il piano di ripartizione contiene la rappresentazione geometrica della delimitazione delle diverse parti dell’edificio che sono assoggettate al diritto esclusivo, nonché delle parti comuni.
3Se la delimitazione delle diverse parti dell’edificio è modificata, il piano di ripartizione deve essere rettificato e depositato presso l’ufficio del registro fondiario.