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Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 7 pagine

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Codice civile svizzero (proprietà per piani) «%ASFF_YYYY_ID»

2Una tale azione presuppone che l’assemblea dei comproprietari abbia precedentemente rifiutato una proposta in tal senso e deve essere intentata da almeno due comproprietari. Se la comunione comprende unicamente due o tre comproprietari, ognuno di essi può intentare l’azione.

3Se ordina la costituzione o la modifica di un tale fondo, il giudice fissa in particolare, secondo il suo apprezzamento:

1. l’importo dei contributi annuali;

2. la durata per la quale il fondo è costituito o modificato; può prevedere una durata illimitata.

4Un fondo di rinnovazione ordinato o modificato dal giudice può essere sciolto o modificato, prima della scadenza della durata fissata, mediante una decisione presa all’unanimità o per sentenza del giudice.

Art. 712i cpv. 1 e 2bis

2. Ipoteca legale1 Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi, la comunione ha il diritto di ottenere in garanzia dei

contributi da ogni comproprietario attuale la costituzione sulla sua quota di un’ipoteca legale di

un importo massimo di tre contributi annuali.

2bisL’ipoteca non è cancellata in caso di realizzazione forzata della quota.

Art. 712k

Abrogato

Art. 712lbis

IV. Diritto di1 L’autorizzazione di esercitare il diritto contrattuale alla riparazione gratuita dei garanzia per

difetti relativi a difetti relativi a parti comuni richiede una decisione unanime dell’assemblea dei una parte comproprietari. Al più tardi quando un comproprietario segnala i difetti, ne informa comune

gli altri comproprietari.

2Prima di questa autorizzazione, ma al massimo per un anno dal momento in cui i comproprietari hanno preso conoscenza della segnalazione dei difetti, nessun comproprietario può far valere il suo diritto alla riduzione del prezzo per i difetti relativi alla parte comune.

3L’autorizzazione non è necessaria se il diritto dei comproprietari di rescindere il contratto o ottenere una riduzione del prezzo è stato limitato o escluso contrattualmente. Una tale limitazione o esclusione contrattuale non ha tuttavia effetto per quanto riguarda un difetto di parti comuni se: