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Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 7 pagine

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Codice civile svizzero (proprietà per piani) «%ASFF_YYYY_ID»

1. non è stata convenuta in modo uguale per tutti i comproprietari per il difetto in questione; o

2. i diritti dei comproprietari alla riparazione gratuita di tale difetto non sono materialmente identici.

4È fatto salvo il diritto di ogni comproprietario di chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all’uso o d’attuare, a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore.

Art. 712m cpv. 1, frase introduttiva, e n. 3 e 4

1Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 712n, titolo marginale, e cpv. 2

2. Convocazione,2 Per essere valide, le deliberazioni dell’assemblea devono essere messe a verbale con presidenza e

verbale data e firme. Il verbale deve essere trasmesso a ogni comproprietario per informazione e custodito in modo adeguato dalla comunione.

Art. 712o

1Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune a più persone, esse

3. Diritto di voto

hanno diritto collettivamente a un voto, reso da un loro rappresentante.

2Il proprietario e l’usufruttuario di un piano o d’una porzione di piano si accordano circa l’esercizio del diritto di voto; in caso contrario il voto spetta in tutte le questioni amministrative all’usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.

3Salvo disposizione contraria del regolamento, il calcolo della maggioranza tiene conto unicamente dei voti emessi, a meno che non sia necessaria l’unanimità.

Art. 712obis

3bis. Esclusione

1Un comproprietario che rifiuta sistematicamente di approvare le decisioni della temporanea dal

diritto di voto comunione o viola ripetutamente obblighi finanziari sostanziali può essere escluso dal diritto di voto mediante una decisione unanime degli altri comproprietari.

2L’esclusione dal diritto di voto può durare fino a sei mesi ed essere pronunciata tre volte al massimo.