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Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 7 pagine
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Codice civile svizzero (proprietà per piani) «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 712equinquies
3. Adempimento1 L’ufficio del registro fondiario verifica che le parti dell’edificio assoggettate al delle prescrizioni
legali diritto esclusivo siano ordinate in appartamenti o unità di locali per il commercio o
altro scopo, costituiscano un tutto e abbiano un proprio accesso. Può chiedere ai comproprietari di produrre una conferma ufficiale.
2Se constata che le prescrizioni legali non sono rispettate, l’ufficio del registro fondiario invita i comproprietari a rimediarvi e impartisce loro un termine. Se i comproprietari non ottemperano ai loro obblighi entro il termine impartito, trasmette l’affare a un giudice. Il giudice adotta le misure necessarie e può in particolare ordinare la conversione della proprietà per piani in comproprietà ordinaria.
Art. 712fbis
IV. Proroga del1 Prima della scadenza del diritto di superficie, la maggioranza dei comproprietari che diritto di
superficie rappresenti in pari tempo più della metà del valore della cosa può decidere di
convenire una proroga del diritto di superficie con il proprietario del fondo.
2Alla scadenza della durata iniziale del diritto di superficie, la proprietà per piani si estingue per i comproprietari che non sono parte della convenzione di proroga. Salvo convenzione contraria, le loro quote passano per legge in comproprietà ordinaria degli altri comproprietari proporzionalmente al valore delle loro quote.
3I comproprietari uscenti hanno diritto a un’equa indennità per le loro quote.
4Se l’indennità non è pagata né garantita, i comproprietari uscenti possono esigere che un’ipoteca sia iscritta sulle loro precedenti quote in garanzia dell’indennità dovuta. L’iscrizione deve essere effettuata al più tardi tre mesi dopo la scadenza della durata iniziale del diritto di superficie.
Art. 712g cpv. 4
4Abrogato
Art. 712h cpv. 2 n. 4
2Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 712hbis
1bis. Fondo di1 I comproprietari possono chiedere al giudice di ordinare la costituzione o la modifica rinnovazione
di un fondo di rinnovazione per i necessari lavori di manutenzione e di rinnovazione.