Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Esecuzione del 1° pilastro e suo finanziamento

Attualmente gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali del 1° pilastro sono le 26 casse di compensazione AVS cantonali, le 49 casse di compensazione professionali dell’AVS, la Cassa federale di compensazione (CFC), la Cassa svizzera di compensazione per gli assicurati residenti all’estero (CSC), i 26 uffici AI cantonali e l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) (cfr. art. 49 nLAVS1). La CFC, la CSC e l’UAIE fanno capo a livello amministrativo all’UCC. La divisione Finanze e Registri centrali (FRC) dell’UCC funge da piattaforma per tutti i flussi di pagamenti.

1.1.1 Casse di compensazione cantonali e casse di compensazione professio-

nali

Alle casse di compensazione cantonali e alle casse di compensazione professionali spetta in particolare fissare e riscuotere i contributi nonché calcolare e versare le prestazioni dell’AVS (art. 63 cpv. 1 LAVS). Le casse di compensazione cantonali e quelle professionali svolgono anche compiti in materia di riscossione dei contributi, calcolo e versamento delle prestazioni in denaro dell’assicurazione invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Per finanziare l’esecuzione dei compiti summenzionati, le casse di compensazione prelevano contributi per le spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS). Esse ricevono inoltre dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS per compiti specifici (art. 69 cpv. 2 LAVS e art. 158bis OAVS).

1.1.2 Uffici AI

Conformemente all’articolo 54 capoverso 2 LAI, gli uffici AI sono istituiti sotto forma di istituti cantonali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica; in alcuni Cantoni fanno parte di un Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Gli uffici AI svolgono il processo d’integrazione ed esaminano il diritto alla rendita.

L’assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d’esercizio da essi sostenute nell’ambito di una gestione razionale, incluse quelle per i servizi medici regionali (art. 67 cpv. 1 lett. a LAI). Il rimborso effettivo delle spese è stato delegato, nel quadro della vigilanza finanziaria, all’UFAS, che decide sulle spese rimborsabili (art. 55 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità; OAI). Di conseguenza, l’UFAS approva gli organigrammi, i bilanci preventivi e i conti annuali degli uffici AI (art. 53 cpv. 1 OAI).

1.1.3 Ufficio centrale di compensazione

L’UCC è un’unità amministrativa della Confederazione facente capo all’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Svolge tutti i compiti esecutivi relativi al 1° pilastro che devono essere assunti da un organo centrale. L’UCC è dunque responsabile per:

1 Si fa riferimento alla modifica della LAVS del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza); testo del voto finale: FF 2022 1563; cfr. anche www.parlamento.ch > Oggetto numero 19.080. 6/63