Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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 il movimento di fondi tra esso e le casse di compensazione, il controllo e l’analisi della contabilità delle casse di compensazione, la contabilità dell’AVS, dell’AI e delle IPG (eccetto l’investimento del patrimonio, per cui è responsabile l’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss»);

 la gestione dei registri centrali per le prestazioni in natura individuali dell’AVS e dell’AI, i numeri d’assicurato (registro UPI), i conti individuali dell’AVS e dell’AI (registro degli assicurati), le prestazioni dell’AVS e dell’AI (registro delle prestazioni correnti), le indennità di perdita di guadagno, le prestazioni complementari e gli assegni familiari (registro degli assegni familiari);

 la gestione dei pagamenti delle rendite all’estero e l’attuazione dell’assicurazione facoltativa (Cassa svizzera di compensazione, CSC);

 l’esecuzione dell’AVS per il personale della Confederazione e delle imprese parastatali federali (Cassa federale di compensazione, CFC);

 l’esecuzione dell’AI per le persone domiciliate all’estero (Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, UAIE).

In aggiunta l’UCC mette a disposizione dell’intero settore del 1° pilastro sistemi d’informazione utilizzati a livello nazionale. Le spese dell’UCC vengono rimborsate alla Confederazione dai fondi di compensazione, ad eccezione delle spese di amministrazione della CFC, la quale è finanziata con i contributi per le spese di amministrazione dei datori di lavoro affiliati.

1.2 Compiti delegati e loro finanziamento

1.2.1 Prestazioni complementari (PC)

L’esecuzione delle prestazioni complementari (PC) è di competenza dei Cantoni. Spetta a loro designare gli organi competenti per la fissazione e il versamento delle PC. Di regola i Cantoni delegano questo compito alle casse di compensazione AVS (fatta eccezione per i Cantoni di Zurigo, Basilea Città e Ginevra). La delega alle casse di compensazione deve essere approvata dall’organo di vigilanza materiale (UFAS) (combinato disposto dell’art. 63 cpv. 4 LAVS e degli art. 130-132 OAVS). Le casse di compensazione devono essere indennizzate dal mandante per le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento dei compiti loro delegati.

Il registro delle prestazioni complementari, sviluppato e gestito dall’UCC (v. n. 1.1.3), è finanziato dalla Confederazione.

1.2.2 Assegni familiari e assegni familiari nell’agricoltura

Per quanto riguarda l’esecuzione degli assegni familiari (AFam), l’attuazione del diritto federale compete in linea di principio ai Cantoni (cfr. art. 46 cpv. 1 Cost.). Questa competenza è sancita all’articolo 17 della legge sugli assegni familiari (LAFam). Le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) fissano gli assegni familiari ed emanano le decisioni relative a queste prestazioni, che si tratti della concessione o del rifiuto di assegni familiari, del versamento a terzi o del versamento dell’importo differenziale.

Gli organi esecutivi degli assegni familiari sono le casse di compensazione per assegni familiari cantonali, quelle gestite dalle casse di compensazione professionali nonché le casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali ricono-