Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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sciute dai Cantoni (art. 14 LAFam). Le casse di compensazione devono essere indennizzate dal mandante per le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento dei compiti loro delegati. Per l’esecuzione degli assegni familiari, le casse di compensazione utilizzano di regola gli stessi sistemi d’informazione che impiegano per l’esecuzione del 1° pilastro. Per poter essere indennizzate dal mandante, le spese per l’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle CAF devono essere documentate e conteggiate dalla cassa di compensazione.

L’esecuzione degli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) è delegata alle casse di compensazione cantonali ed è finanziata dai datori di lavoro nell’agricoltura, dalla Confederazione e dai Cantoni. Anche per questo compito le casse di compensazione cantonali utilizzano di regola gli stessi sistemi d’informazione che impiegano per l’esecuzione del 1° pilastro.

Il registro degli assegni familiari, sviluppato e gestito dall’UCC (v. cap. 1.1.3), è finanziato dalla Confederazione.

1.3 Ambiente digitale attuale nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro e suo fi-

nanziamento

Per adempiere i compiti conferiti loro dalla legge, gli organi esecutivi gestiscono sistemi d’informazione (art. 49a nLAVS2). Ai fini dell’istituzione e della gestione dei loro sistemi d’informazione, le casse di compensazione (ad eccezione della cassa di compensazione del Cantone di Berna) si sono riunite in cinque gruppi d’interesse («pool informatici»), mentre gli uffici AI hanno costituito altri due pool informatici. La cassa di compensazione del Cantone di Berna dispone di un sistema d’informazione proprio.

Le spese dei sistemi d’informazione degli organi esecutivi esternalizzati ai pool informatici (e ai loro fornitori di software) sono spese di amministrazione e in quanto tali devono essere finanziate con i contributi per le spese di amministrazione versati dai datori di lavoro, dagli indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa. Gli uffici AI pagano queste spese attingendo ai budget per l’informatica assegnati loro dall’UFAS a carico del Fondo AI.

L’UCC funge da fornitore di prestazioni centrale nell’ambiente digitale del 1° pilastro, visto che gestisce tutti i registri centrali del 1° pilastro, quello delle indennità di perdita di guadagno e quello degli assegni familiari. I sistemi d’informazione dell’UCC sono utilizzati per la maggior parte da più assicurazioni sociali del 1° pilastro (p. es. registro delle rendite), a volte anche da tutte (p. es. registro degli assicurati, registro UPI). Di conseguenza sono finanziati in modo centralizzato dai fondi di compensazione in quanto sistemi d’informazione comuni.

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, delle disposizioni di legge del progetto «Modernizzazione della vigilanza» (FF 2022 1563), in casi eccezionali i sistemi d’informazione utili ai fini dell’adempimento dei compiti legali degli organi esecutivi, che di per sé dovrebbero essere finanziati con i contributi per le spese di amministrazione, possono essere finanziati tramite i fondi di compensazione. È il caso se sono utilizzabili a livello nazionale, ovvero se si inseriscono in una strategia di trasformazione e innovazione digitale valida per l’intero Paese e comportano agevolazioni per diversi attori (casse di compensazione, persone assicurate o datori di lavoro) (art. 95 cpv. 3 lett. a nLAVS3).

2 Versione secondo FF 2022 1563.

3 Versione secondo FF 2022 1563. 8/63