Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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L’obiettivo è di promuovere lo sviluppo e la gestione, presso l’UCC, di sistemi d’informazione per tutti gli organi esecutivi ed evitare, come è il caso attualmente, che ogni pool informatico debba sviluppare il proprio sistema d’informazione e che, a seconda dei casi, esistano fino a otto soluzioni diverse per uno stesso scopo.

1.4 Diritto vigente

Oggi i sistemi d’informazione dell’UCC sono disciplinati in diverse leggi sulle assicurazioni sociali, in parte anche soltanto a livello d’ordinanza, con gradi di dettaglio differenti. Per motivi storici, molti dei sistemi d’informazione centrali utilizzati da diverse o da tutte le assicurazioni sociali, come il registro degli assicurati o il registro delle prestazioni correnti, sono regolamentati nella LAVS. Le altre leggi sulle assicurazioni sociali, per esempio la LAI, rimandano alla LAVS. Viceversa, quando un sistema d’informazione è disciplinato per esempio nella LAI e viene utilizzato anche dall’AVS, manca quasi sempre il rimando (come è il caso per il sistema d’informazione destinato al conteggio e al controllo delle prestazioni in natura).

Diverse iniziative di digitalizzazione hanno permesso di integrare i sistemi d’informazione con nuove funzioni e/o di renderli accessibili a una cerchia più ampia di utenti. La legislazione vigente non riflette ancora tutti questi sviluppi.

Oltre a definire alcune nozioni di base, la legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) disciplina in particolare aspetti procedurali. Alcune procedure sono tuttora basate in ampia misura sulla corrispondenza cartacea e vanno adeguate affinché gli atti e le decisioni, per esempio, possano essere recapitati anche in forma digitale nel rispetto delle prescrizioni legali. La LPGA è applicabile non soltanto alle assicurazioni sociali del 1° pilastro, alle indennità di perdita di guadagno e agli assegni familiari, ma anche all’assicurazione malattie, all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione contro la disoccupazione. Occorre dunque adeguare le disposizioni procedurali in modo che siano confacenti a tutte le assicurazioni sociali, a prescindere dalle loro strutture organizzative molto diverse.

1.5 Rapporto con altre strategie di digitalizzazione

La strategia Svizzera digitale 2023 è stata adottata dal Consiglio federale il 16 dicembre 2022 (FF 2022 3154)5. Si tratta di una strategia globale che monitora gli sviluppi della digitalizzazione in Svizzera (non soltanto a livello di amministrazioni pubbliche o di Confederazione). È vincolante per l’Amministrazione federale, mentre per altri attori come i Cantoni, i Comuni, l’economia, la scienza e la società civile funge da quadro di orientamento con l’obiettivo di permettere a tutti di sfruttare al meglio le opportunità della trasformazione digitale.

La strategia Amministrazione digitale Svizzera definisce le linee direttrici per l’interazione fra le amministrazioni di tutti e tre i livelli statali e definisce campi d’azione validi anche per l’Amministrazione federale. L’organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS), sostenuta congiuntamente da Confederazione e Cantoni, coordina la strategia e finanzia progetti che coinvolgono i tre livelli istituzionali.

La Strategia Amministrazione federale digitale concretizza le due strategie: formula obiettivi per l’Amministrazione federale digitale e definisce priorità nei campi d’azione della strategia ADS. La Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020-2023 e il piano direttore per la sua attuazione sono stati approvati dal Consiglio federale il

4 RS 830.1

5 FF 2022 3154 – Strategia «Svizzera digitale 2023» (admin.ch) 9/63