Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine

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6.3 Forma dell'atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le modifiche della presente revisione avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie previste). Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.

6.5 Delega di competenze legislative

Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative:

 Articolo 8 LSIAS: questo articolo dichiara applicabili diverse disposizioni della LCEG concernenti le funzioni delle piattaforme (sezione 3 LCEG) e la digitalizzazione e il rinvio di documenti fisici (sezione 7 LCEG). A sua volta, la LCEG delega al Consiglio federale il disciplinamento dei requisiti delle interfacce di collegamento, del riconoscimento dei mezzi d’identificazione elettronici, della forma e del contenuto delle ricevute, del termine massimo di conservazione e della procedura di digitalizzazione di documenti.

 Articolo 4 capoverso 3 LSIAS: il Consiglio federale avrà la competenza di disciplinare le interfacce di collegamento e le piattaforme di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LSIAS.

 Articolo 6 capoverso 3 LSIAS: il Consiglio federale potrà prevedere deroghe all’obbligo di scambiare dati per via elettronica e di utilizzare le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS.

 Articolo 27 capoverso 7 LSIAS: il Consiglio federale potrà fissare la quota a carico dei fondi di compensazione e della Confederazione in funzione dell’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle singole assicurazioni sociali.

Queste norme di delega si giustificano soprattutto con il fatto che concernono principalmente materie tecniche e che deve essere possibile effettuare in modo rapido e flessibile adeguamenti allo stato attuale della tecnica.

6.6 Protezione dei dati

La LSIAS disciplina diversi sistemi d’informazione, ciascuno dei quali contiene dati personali e in parte anche dati degni di particolare protezione. I sistemi d’informazione servono all’introduzione di processi digitali in sostituzione della corrispondenza cartacea. I compiti alla base del trattamento digitale sono già stabiliti in varie leggi sulle assicurazioni sociali. La formulazione delle disposizioni sullo scopo dei singoli sistemi d’informazione tiene conto del principio di trasparenza in materia di protezione dei dati.

La responsabilità per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione sarà sempre attribuita a un organo federale, che è soggetto alla legislazione federale in materia di protezione dei dati. Ne risulta tra l’altro anche l’obbligo di verbalizzazione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa), in virtù del quale vanno verbalizzati automaticamente non soltanto i trattamenti di dati ma anche gli accessi di lettura. La rilevazione di questi dati di log e i requisiti posti dal Consiglio 60/63