Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 63 pagine
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Il legislatore costituzionale ha sì definito vari «principi» da osservare a livello legale, ma non per gli ambiti dell’organizzazione e della vigilanza.
Secondo l’articolo 92 Cost. il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione, che conformemente al capoverso 2 deve provvedere affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole, con tariffe stabilite secondo principi unitari. Sviluppando e gestendo presso l’UCC una piattaforma per la comunicazione digitale e la trasmissione sicura di dati per tutti gli assicurati e per altri attori del 1° pilastro, la Confederazione provvederà a garantire un’esecuzione uniforme ed economica delle assicurazioni sociali del 1° pilastro. Il requisito della costituzionalità delle modifiche di legge proposte può quindi essere ritenuto senz’altro adempiuto.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea implica l’introduzione di un meccanismo di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale per agevolare la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari avanti diritto. Questo coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE)
n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; allegato K appendice 2), i regolamenti summenzionati sono applicabili anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS. Questi due regolamenti si prefiggono unicamente il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, fondandosi sui principi internazionali di coordinamento, ovvero la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato e quelli degli altri Stati membri dell’UE, il mantenimento dei diritti acquisiti e il pagamento delle prestazioni in denaro sull’intero territorio dell’UE. Il diritto europeo non prevede invece l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, cosicché i singoli Stati membri mantengono la facoltà di definirne l’impostazione, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione, con riserva dei principi di coordinamento del diritto europeo. Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’ALC, la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e in questo contesto applica attualmente i due regolamenti summenzionati (cfr. allegato II dell’ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
I regolamenti prevedono che i dati relativi a casi di sicurezza sociale transfrontalieri vengano scambiati esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Se questo non impone necessariamente a uno Stato di trattare i dati in forma elettronica anche al suo interno, è senza dubbio economicamente conveniente poter utilizzare questi dati senza discontinuità dei sistemi di trasmissione anche sul piano nazionale. Inoltre, la prossima versione di EESSI intende garantire l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e l’automatizzazione degli scambi internazionali, il che implicherà necessariamente una maggiore digitalizzazione a livello nazionale.
Per l’autenticazione sull’ E-SOP potranno essere riconosciuti, oltre all’Id-e, anche altri mezzi d’identificazione elettronici riconosciuti a livello statale, tra cui in particolare mezzi d’identificazione esteri. Sarà il Consiglio federale a decidere in merito al loro riconoscimento, tenendo conto degli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli derivanti dall’ALC e dalla Convenzione AELS. La Svizzera non è pertanto vincolata da impegni internazionali per quanto riguarda l’attuazione del suo sistema di sicurezza sociale a livello nazionale. Visto quanto precede, il presente progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. 59/63