Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/70: Iniziativa Parlamentare. Dichiarare il trasporto aereo di generi alimentari · 14 pagine
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prodotti alimentari non dichiarati dovrebbero essere documentati per giustificare una mancata dichiarazione, mentre la corretta applicazione della dichiarazione dovrebbe essere verificata per le merci trasportate per via aerea. ACCS, BL, GL, GR, OW, SG, SZ, TG, UR, ZG e ZH ritengono che un obbligo di dichiarazione più completo per il trasporto aereo per tutte le merci sia difficilmente praticabile a causa della complessità e della variabilità delle catene di fornitura da un lato e, dall’altro, per gli oneri che ne derivererebbero per il settore commerciale per fornire rintracciabilità e documentazione. Le disposizioni proposte per la dichiarazione avrebbero anche un impatto significativo sul costo delle merci. Infatti, le aziende svizzere che dovrebbero garantire la conformità dei prodotti e, in particolare, di questa dichiarazione, si troverebbero ad affrontare notevoli oneri aggiuntivi. Essi sottolineano inoltre che è prevedibile un aumento dei prezzi e che ciò comporterebbe una discriminazione nei confronti dei beni/delle merci importati/e, che sarebbe certamente percepita come ingiustificata dai partner commerciali.
Inoltre, BL, GE, GL, GR, JU, OW, SO, SZ, TG, UR, ZG e ACCS sottolineano che l’obbligo di dichiarazione potrebbe anche comportare maggiori rischi per la salute. Per evitare la dichiarazione di trasporto aereo, si preferiscono percorsi di trasporto più lunghi su gomma o su nave. Nel caso di prodotti facilmente deperibili, condizioni di trasporto inadatte o addirittura prolungate possono rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. Esiste anche il rischio che i contenitori per il trasporto o i prodotti alimentari vengano trattati (illegalmente) per prolungarne la durata di conservazione.
La dichiarazione di origine esistente è sufficiente e può fornire informazioni sull’impronta ecologica lasciata da una derrata alimentare. JU, SH, TI e CCIG, GastroSuisse, HotellerieSuisse, kf e UDC condividono questa opinione.
Il Cantone AR, CCIG, economiesuisse, CFC, GastroSuisse, HKBB, IGDHS, IG Landesflughäfen, FCM, UPSC, SWISSCOFEL, SRF e Veledes sottolineano nei loro pareri che la sostenibilità di un prodotto alimentare non dipende solo dal tipo di trasporto. Piuttosto, si dovrebbero prendere in considerazione anche i mezzi di produzione e altri elementi esterni. Anche il Cantone AG è dell’idea che esistano misure più ef ficaci della soluzione proposta per richiedere un’alimentazione più sostenibile. Ciò include, ad esempio, la preferenza per le derrate alimentari stagionali e regionali e la conseguente caratterizzazione. E un aumento dei prezzi del carburante per il trasporto aereo raggiungerebbe lo scopo di ridurre quest’ultimo in modo molto più efficiente. Di conseguenza, solo i prodotti trasportati per via aerea diventerebbero più costosi.
I Cantoni GE e JU, economiesuisse, Fial, UPSC, SRF, UDC e Veledes lamentano il fatto che il progetto preliminare della modifica della LDerr sia deliberatamente formulata in modo aperto e lasci al Consiglio federale un margine di manovra e di applicazione troppo ampio a causa della formulazione potestativa. L’attuazione specifica e la selezione dei tipi di trasporto devono essere decise da un’ordinanza.
Biscosuisse e CHOCOSUISSE sottolineano inoltre che l’articolo 13 LDerr è già formulato in modo aperto e consente ulteriori opzioni di dichiarazione. Non si avverte quindi il bisogno di una regolamentazione. Inoltre, il rapporto dell’UFAM raccomanda l’attuazione dell’iniziativa parlamentare nel senso della proporzionalità e dovrebbe essere limitata alla carne, alla frutta, alla verdura e al pesce, in quanto questi prodotti sono responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra derivanti dal trasporto aereo e il trasporto aereo di questi gruppi di prodotti avviene direttamente in Svizzera. Per garantire questa limitazione, l’articolo 13 capoverso 1 non dovrebbe essere completato con «il tipo di trasporto, in particolare il trasporto aereo», come proposto, ma con «trasporto aereo». Nella stesura di un obbligo di caratterizzazione per i trasporti per via aerea nell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), il campo di applicazione deve essere limitato alle categorie sopra menzionate (carne, f rutta, verdura e pesce; trasportati direttamente per via aerea in Svizzera). Una dichiarazione