Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 7 pagine

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Riferimento: ASTRA-511-05.1-15/2/11ASTRA-D-F8B23401/1274

2 Rapporto esplicativo

2.1 Punti essenziali del progetto

Le esperienze raccolte presso diversi Uffici, anche all’interno del DATEC, mostrano che le idee innovative fioriscono quasi esclusivamente nel mondo dell’economia privata e solo molto raramente all’interno dell’Amministrazione. Con la presente ordinanza si intende creare la possibilità di chiedere un finanziamento per un determinato progetto (approccio detto «bottom-up») e disciplinare la procedura di presentazione e valutazione della domanda. Per promuovere particolari idee innovative che potrebbero richiedere la realizzazione di P+D l’USTRA potrà proporre temi prioritari particolarmente auspicati (art. 4 P-OAFT).

Sono meritevoli di sostegno i progetti innovativi condotti su strade pubbliche, aventi infine un effetto positivo sul trasporto sostenibile sotto forma di aumento della sicurezza stradale o di miglioramento della fluidità del traffico. Se un progetto si iscrive in quest’ottica e soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 2 dell’ordinanza, i relativi costi computabili saranno determinati in base all’articolo 8 della stessa ordinanza e potranno essere finanziati dalla Confederazione fino a un massimo del 50 per cento. Il richiedente si assumerà pertanto gli interi costi non computabili e almeno il 50 per cento di quelli computabili, cosa che, insieme a un’erogazione scaglionata degli aiuti finanziari sulla base di un piano di pagamento (art. 11 P-OAFT), favorirà un elevato impegno da parte del richiedente e un corretto utilizzo dei fondi con rischi sostenibili.

2.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Sono elencati tutti gli aspetti che presiedono a un’efficace presentazione della domanda e a un’erogazione adeguata e corretta dell’aiuto finanziario.

Articolo 2

L’articolo disciplina i requisiti qualitativi materiali di un progetto necessari per ottenere un aiuto finanziario.

In base all’articolo 105a nLCStr e alla precisazione contenuta in proposito nel relativo messaggio, possono essere accordati aiuti finanziari a condizione che il progetto da sostenere abbia un effetto positivo sul trasporto sostenibile. Nel capoverso 1 lettera b l’ordinanza sancisce di conseguenza che la sostenibilità deve tradursi in un miglioramento della fluidità del traffico o in un aumento della sicurezza stradale.

Merita particolare menzione il capoverso 2 il quale considera come possibile beneficiario di sostegno anche un P+D svolto all’estero. In seguito alla discussione parlamentare sull’allora progetto dell’articolo 105a LCStr, il progetto dovrà tuttavia soddisfare un requisito supplementare, ossia poter generare un valore aggiunto in Svizzera, presumibilmente pari almeno all’importo dei fondi erogati dall’USTRA.

Articolo 3

L’articolo disciplina il caso in cui la domanda d’aiuto finanziario venga presentata spontaneamente dal richiedente (approccio detto «bottom-up»). Tali domande possono essere presentate in qualsiasi momento all’USTRA, che procede alla loro valutazione due volte all’anno (cpv. 1). Se i crediti autorizzati sono esauriti già dopo la prima fase di valutazione e non si possono concedere ulteriori aiuti finanziari nello stesso anno, l’USTRA può rinunciare a condurre la seconda fase di valutazione.

Nel capoverso 2 l’ordinanza sancisce i requisiti che deve soddisfare la domanda per aiuti finanziari.

Secondo il capoverso 2 lettera e, al momento di presentare la domanda il richiedente deve illustrare come sarà finanziato il P+D, dichiarando e fornendo i giustificativi degli aiuti finanziari destinati al progetto da altri enti pubblici o da terzi (cpv. 2 lett. g). Secondo il capoverso 2 lettera h, al momento della

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