Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 7 pagine

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Riferimento: ASTRA-511-05.1-15/2/11ASTRA-D-F8B23401/1274

versata sulla base di un contratto di sussidio (art.16 e 19 della legge sui sussidi1) subito dopo l’emissione della decisione positiva, in modo tale da disporre di sufficienti risorse per avviare il progetto P+D.

Il versamento di altri aiuti finanziari si svolge secondo il piano di pagamento concordato nel contratto di sussidio, a condizione che le tappe ivi fissate siano state raggiunte con successo. I contributi versati prima della conclusione del progetto non possono superare l’80 per cento dell’importo accordato (cpv. 2).

Il capoverso 3 prescrive che l’ultimo 20 per cento dell’aiuto finanziario sia versato solo una volta approvato dall’USTRA il conteggio finale presentato dal responsabile del progetto al termine di tutte le attività.

Articolo 12

L’esperienza dimostra che i progetti P+D sono quasi sempre soggetti a difficoltà di avvio e necessitano di un certo tempo prima che «il sistema» ingrani e si possano condurre le sperimentazioni auspicate. I progetti non devono però neppure protrarsi all’infinito, ragion per cui il legislatore ha stabilito che i progetti meritevoli di assistenza devono concludersi entro il termine massimo di tre anni. Poiché i progetti P+D devono affrontare e reagire a diverse incognite, è tuttavia possibile che subiscano dei ritardi. Se il responsabile di un progetto dovesse giungere alla conclusione che è necessaria una proroga, potrà farne richiesta all’USTRA che, in presenza di validi motivi, prolungherà di conseguenza il termine di attuazione. Tale proroga non comporta però un aumento dei mezzi finanziari.

Articolo 13

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono concessi solo se i risultati (rapporti intermedi e finali) del progetto sono accessibili al pubblico attraverso la pubblicazione da parte dell’USTRA. L’articolo 13 garantisce la necessaria trasparenza. L’USTRA può rendere accessibili al pubblico anche i dati del progetto, a condizione tuttavia che sia garantito il rispetto dei segreti commerciali e di fabbricazione.

Il responsabile di un progetto P+D promosso è responsabile dell’attuazione efficace delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. Qualora l’USTRA dovesse dal canto suo elaborare dei dati personali, provvederà espressamente affinché le disposizioni di legge siano rispettate e in particolare che siano attuate misure tecniche e organizzative conformi al livello di rischio del trattamento. A parte i dati personali necessari al disbrigo delle domande, l’USTRA non ha comunque bisogno di identificare direttamente o indirettamente delle persone ai fini dell’applicazione della presente ordinanza.

3. Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La disposizione relativa alla promozione comporta un fabbisogno finanziario di circa 2 milioni di franchi all’anno che sarà compensato nel quadro del budget ordinario dell’USTRA.

La nuova attività di promozione della Confederazione non avrà ripercussioni né sulle finanze né sul personale dei Cantoni.

3.2 Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Le nuove tecnologie schiudono grandi opportunità all’economia e ai fornitori di servizi di mobilità, consentendo la trasformazione digitale nel settore dei trasporti con effetti positivi sull’ambiente e sulla società. Il rapporto tra importanza dell’incarico e oneri è dunque positivo.

1 RS 616.1 6/7 ASTRA-D-CEB13401/890