Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 7 pagine

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Riferimento: ASTRA-511-05.1-15/2/11ASTRA-D-F8B23401/1274

sovvenzionare attività che il responsabile del progetto realizzerebbe anche senza sostegno perché economiche.

Il capoverso 1 limita i costi computabili ai costi aggiuntivi non ammortizzabili. I rimanenti costi non considerabili ai fini del finanziamento devono essere sostenuti dal responsabile del progetto e sono i cosiddetti costi inevitabili, ossia gli oneri per prestazioni o attività non innovative o commerciali ordinarie che naturalmente non si vogliono o possono sovvenzionare perché, per definizione, economicamente redditizie. I costi aggiuntivi non ammortizzabili computabili sono inoltre precisati e suddivisi in funzione del P+D.

Il capoverso 2 esclude esplicitamente determinati costi.

Esempio ipotetico riportato a scopo esplicativo:

Nel quadro di un progetto pilota un’azienda di trasporto pubblico sviluppa insieme a un costruttore di veicoli un autobus automatizzato, lo utilizza nel servizio di linea regolare e rileva durante l’esercizio vari dati su tecnica e comportamento degli utenti. I risultati di questo monitoraggio sono riportati in rapporti e divulgati nel settore dei trasporti pubblici.

In questo esempio, tutti i costi relativi a monitoraggio, rapporti e comunicazione sarebbero interamente riconosciuti e sovvenzionati fino a un massimo del 50 per cento, trattandosi di spese imputabili unicamente al progetto pilota e non aventi in realtà un controvalore commerciale diretto. I costi di sviluppo, costruzione e funzionamento del veicolo non verrebbero invece completamente accreditati in quanto l’azienda ha comunque bisogno di un autobus per l’esercizio della linea. Dai costi totali verrebbero dunque sottratti i costi per l’acquisto e il funzionamento di un autobus convenzionale dato che dovrebbero essere comunque sostenuti e sono in ogni caso di competenza dell’azienda di trasporto pubblico. Sarebbero pertanto riconosciuti solo i costi aggiuntivi rispetto alla norma e dovuti solo a questo progetto. Se invece il veicolo innovativo fosse operativo solo per un periodo di tempo limitato e non testato nel quadro dell’esercizio commerciale, sarebbero computabili tutti i costi perché si tratterebbe di un utilizzo ridondante e praticamente senza valore residuo.

Articolo 9

Il sostegno o aiuto finanziario massimo è pari al 50 per cento dei costi aggiuntivi computabili (cpv. 1).

L’importo dell’aiuto finanziario è determinato nel singolo caso sulla base degli elementi elencati al capoverso 2, fra cui in particolare quelli delle lettere i e j. I progetti innovativi comportano costi elevati. Solo pochissimi responsabili di progetti sono in grado di sostenere i costi di P+D con fondi propri, per cui spesso cercano di ottenere sussidi da diverse fonti, in particolare dai Cantoni o dai Comuni in cui si svolge il progetto, ma anche da altre autorità federali. Al momento della presentazione della domanda il promotore del progetto deve comunicare in modo trasparente la sua situazione al riguardo. In caso di erogazione di risorse supplementari da parte di Cantoni e/o Comuni (lett. i) o di corporazioni o istituti di diritto pubblico (lett. j), l’USTRA include questi altri aiuti finanziari nel calcolo dei propri contributi. Se il progetto è cofinanziato da altri enti federali, il totale dei contributi non può superare l’importo massimo del sussidio più alto e andrebbe eventualmente ridotto. Nel caso di aiuti finanziari di Cantoni, Comuni ecc. tale riduzione non è obbligatoria.

Articolo 10

Il responsabile di un progetto deve stilare dei rapporti durante l’intero lo svolgimento del P+D, anche sui mezzi finanziari ottenuti. Se nel corso dei lavori constata che lo stesso progetto riceve capitale da altre fonti, sulla base dei nuovi elementi appresi l’USTRA può modificare la sua decisione di sostegno (ad es. richiedendo rapporti supplementari), in particolare riducendo l’importo degli aiuti finanziari previsti.

Articolo 11

I mezzi finanziari accordati sono erogati in base a un piano di pagamento stabilito in funzione dello svolgimento del progetto. Una prima quota, limitata al 40 per cento dell’importo assicurato (cpv. 1), è

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