Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 7 pagine

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Riferimento: ASTRA-511-05.1-15/2/11ASTRA-D-F8B23401/1274

presentazione della domanda devono pertanto comunicare all’USTRA anche tutte le autorizzazioni e i consensi necessari per l’avvio del P+D, ottenuti o meno. Spesso esistono tuttavia rapporti di dipendenza tra le singole autorizzazioni o è possibile che un consenso o una promessa di sostegno siano subordinati a un’approvazione di finanziamento da parte dell’USTRA. Affinché un progetto meritevole di sostegno non sia bloccato o intralciato da questi vincoli, l’USTRA può autorizzare la domanda sulla base di una garanzia scritta (cpv. 4), inserendo nell’approvazione di finanziamento una clausola di riserva in questo senso.

I requisiti di una domanda completa sono predefiniti. Stando alle esperienze fatte dagli Uffici del DATEC, anche in domande di finanziamento di progetti innovativi formulate correttamente e ampiamente documentate possono sorgere questioni e aspetti nuovi, soprattutto di natura tecnica. Anche in sede di valutazione dei requisiti di cui all’articolo 2 o dei costi computabili di cui all’articolo 8 possono emergere incertezze o lacune informative che non possono essere colmate con i documenti forniti. Per chiarire questi nuovi aspetti o colmare queste lacune l’USTRA può dunque, secondo il capoverso 3, richiedere informazioni o documenti supplementari.

Articolo 4

La disposizione conferisce all’USTRA la possibilità di fissare e pubblicare i temi prioritari auspicati al fine di sollecitare potenziali interessati e motivarli a presentare domanda per un P+D. Come qualsiasi altra richiesta, anche queste domande specifiche devono soddisfare i requisiti dell’articolo 2 capoverso 1 ed essere sottoposte a una fase di valutazione in seguito alla quale il progetto è trattato di conseguenza. Nella ripartizione dei fondi concorrono con tutte le altre domande presentate.

Articolo 5

Le domande relative ad aiuti finanziari per la promozione di soluzioni innovative possono essere molto tecniche. La loro valutazione può dunque richiedere svariate conoscenze specialistiche di cui l’USTRA potrebbe non disporre. Come per le attività di ricerca nel settore stradale, anche per questa attività di promozione l’USTRA deve potersi avvalere delle competenze di esperti indipendenti per la valutazione delle domande: gli esperti consultati forniscono all’USTRA una raccomandazione (cpv. 2), ma la decisione finale rimane di competenza dell’Ufficio (art. 6).

Articolo 6

La delibera in merito a una richiesta di aiuto finanziario è trasmessa mediante decisione impugnabile (cpv. 1). Questa deve essere resa celermente e non oltre tre mesi dall’inizio della fase di valutazione di una domanda completa. Nel caso di domande particolarmente corpose o complesse che richiedono numerosi accertamenti, la fase di valutazione può rivelarsi troppo stretta ed essere quindi prolungata di due mesi, nel qual caso la decisione sarebbe pronunciata al più tardi dopo cinque mesi (cpv. 3). Il capoverso 4 sancisce che non sussiste alcun diritto all’aiuto finanziario.

Articolo 7

Secondo il messaggio concernente la revisione della LCStr, l’USTRA prevede di destinare ogni anno due milioni di franchi agli aiuti finanziari di cui all’articolo 105a nLCStr. Visto l’importo di questo budget, non è improbabile che le domande relative a progetti meritevoli di sostegno esauriscano rapidamente i fondi a disposizione con un conseguente esubero di domanda. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 stabiliscono l’ordine di priorità da seguire per attribuire i mezzi finanziari alle domande qualitativamente migliori. Ulteriori dettagli saranno disciplinati in apposite istruzioni (cpv. 3).

Articolo 8

Nel caso dell’aiuto finanziario per i P+D il legislatore vuole che il responsabile del progetto investa in gran parte capitale proprio e che la Confederazione cofinanzi al massimo il 50 per cento dei costi computabili. Tali costi sono definiti nel presente articolo. Nel caso specifico, per la valutazione di una domanda vengono quindi prima dedotti dai costi totali del progetto (= 100%) i costi computabili e poi si accorda un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento del loro importo. L’obiettivo è evitare di

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