Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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diffusione di mezzi a trazione elettrica e permettendo lo sviluppo di nuove offerte di trasporto sostenibili e intermodali con un utilizzo ottimale e più efficiente dei veicoli. Grazie a questo ci si può attendere una riduzione delle emissioni di CO2, di altre emissioni nocive per l’ambiente nonché del rumore legato al traffico.
Il rischio di un incremento del traffico dovuto in particolare ai veicoli senza conducente è contenuto, dal momento che già la legge ne limita l’autorizzazione a circolare solo a tratti prestabiliti e che secondo l’ordinanza nella definizione di questi tratti si deve tener conto anche del flusso di traffico, dell’impatto sull’ambiente e di altri effetti sulle condizioni locali.
A breve termine l’autorizzazione dei primi sistemi di automazione nella circolazione stradale regolare può accrescere la comprensione e l’accettazione di questa tecnologia da parte della popolazione, ponendo così le basi per una diffusione su larga scala dei veicoli a guida automatizzata.
La valutazione delle operazioni che implicano il trattamento di dati personali nel quadro dell’OGA ha mostrato che non vi sono rischi potenzialmente elevati a livello di diritti fondamentali dei soggetti interessati. Su questo influisce molto l’esclusione dell’attività di profilazione ai sensi della nLPD47 e il divieto di trattare dati personali degni di particolare protezione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale, il Consiglio federale provvede all’esecuzione della legislazione. Emana, secondo l’articolo 182 capoverso 1, norme di diritto sotto forma di ordinanza, laddove autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
Secondo l’articolo 25b capoverso 1 nLCStr il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali e la misura in cui il conducente di un veicolo a guida automatizzata è esonerato dai doveri di cui all’articolo 31 capoverso 1 LCStr. Secondo l’articolo 25b capoverso 2 nLCStr l’Esecutivo disciplina le condizioni e i requisiti relativi alle aree per il parcheggio automatico. Secondo l’articolo 25c nLCStr regolamenta le altre condizioni di immatricolazione e utilizzo dei veicoli senza conducente, la procedura di immatricolazione nonché i diritti e gli obblighi degli operatori.
La presente ordinanza rientra dunque nel mandato legislativo e nella sfera di competenza del Consiglio federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. Non sussistono conflitti con i trattati bilaterali sottoscritti dal nostro Paese con l’Unione europea
47 RS 235.1