Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 45 pagine
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Sezione III sottosezione B n. 1bis: sarà verificato in dettaglio se i candidati alla licenza di condurre di una (sotto)categoria di ciclomotori conoscono e sono in grado di utilizzare i sistemi di assistenza alla guida installati sul veicolo di prova, spiegandone limiti e rischi. Nei numeri 3.1–3.4 sono stabiliti i vari aspetti che devono essere adeguatamente verificati al riguardo. Sono esplicitamente menzionati i sistemi di assistenza alla guida rilevanti ai fini dell’esame, ossia quelli che tra i numerosi sistemi offerti sul mercato e installati sui veicoli possono influire più significativamente sulla sicurezza e sulla viabilità.
Sezione III sottosezione B n. 2: il numero 2, pur rimanendo invariato nel contenuto, è integrato precisando che nella verifica delle manovre particolari occorre tener conto anche dell’aspetto legato all’utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida e ai relativi limiti e rischi.
Sezione III sottosezione D n. 1bis: analogamente ai candidati a una (sotto)categoria di ciclomotori, anche i candidati a una (sotto)categoria di automobili dovrà dimostrare di conoscere e saper utilizzare i sistemi di assistenza alla guida e di automazione installati nel veicolo di prova, spiegandone limiti e rischi. Ai numeri 3.1–3.5 sono stabiliti i vari aspetti che devono essere adeguatamente verificati al riguardo per le categorie B e BE e per la sottocategoria B1. Sono esplicitamente menzionati i sistemi di assistenza alla guida rilevanti ai fini dell’esame, ossia quelli che tra i numerosi sistemi offerti sul mercato e installati sui veicoli possono influire più significativamente sulla sicurezza e sulla viabilità.
Sezione III sottosezione D n. 2e 3: gli attuali numeri 2 e 3 rimangono invariati nel contenuto, ma sono integrati precisando che, oltre alla verifica (a campione) di manovre particolari, occorre valutare anche l’utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida e di automazione con relativi limiti e rischi.
Sezione VII, n. 3.11 (nuovo): l’esperto della circolazione deve valutare se l’allievo conducente utilizza i sistemi di assistenza alla guida e di automazione in modo conforme (tenendo conto dei loro limiti e rischi), se li gestisce in modo consono alla situazione e se gli esaminandi adottano il comportamento corretto quando i sistemi sono attivati.
Come menzionato, posteriormente alla presente revisione andranno adeguate di conseguenza le direttive 7 «Svolgimento degli esami di conducente» dell’asa, integrando nei criteri di verifica e nei principi di valutazione gli aspetti legati all’utilizzo dei singoli sistemi di assistenza alla guida e di automazione. Così facendo si garantirà anche che la prassi esecutiva (cantonale) adottata per integrare tali sistemi nell’esame pratico di guida sia uniforme per tutta la Svizzera.