Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/79: Modifica dell’ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

6.2 Richieste avanzate nelle iniziative cantonali

Le iniziative cantonali si basano sull’idea di una «prova negativa». Esse chiedono che l’imposta sul valore aggiunto svizzera debba essere versata nei casi in cui l’imposta sul valore aggiunto estera è stata rimborsata o il rimborso è stato richiesto. Se il viaggiatore intende importare, entro il limite di franchigia secondo il valore, merci in esenzione da imposta sul valore aggiunto, egli è tenuto a dimostrare che il rimborso non è avvenuto. Al momento dell’importazione non è possibile verificare tale condizione in modo definitivo.

6.3 Limiti di franchigia secondo il valore ridotti per persone che varcano spesso il confine o che hanno soggiornato al di fuori del Paese per meno di 24 ore

Secondo la Convenzione di Kyoto riveduta, per le persone che attraversano frequentemente la frontiera (persone residenti nella zona di frontiera, lavoratori frontalieri, conducenti di professione) o per le persone che hanno soggiornato al di fuori del Paese per meno di 24 ore è possibile fissare un limite di franchigia secondo il valore ridotto rispetto ai 75 DSP. Tuttavia, nel 2002 il Consiglio federale ha eliminato i limiti di franchigia secondo il valore di diverse entità al fine di semplificare a lungo termine lo sdoganamento nel traffico turistico. Inoltre, per l’UDSC è pressoché impossibile verificare la fondatezza di simili prove e dimostrare, se necessario, il contrario. L’onere amministrativo aumenterebbe in modo massiccio per tutti gli interessati.

6.4 Abolizione del limite di franchigia secondo il valore

Un limite di franchigia secondo il valore pari a zero, ossia la sua abolizione, implicherebbe un onere amministrativo notevole sia per i viaggiatori sia per l’Amministrazione. Persino un piccolo regalo come un portachiavi, un souvenir come una tazza o un pacco di spaghetti comporterebbe l’obbligo di dichiarazione. Di conseguenza, l’abolizione del limite di franchigia secondo il valore sarebbe difficilmente attuabile. Inoltre, presso i valichi di confine si verificherebbe un aumento del traffico e si dovrebbe tenere conto di un incremento dell’attività di contrabbando.

In aggiunta, l’abolizione del limite di franchigia secondo il valore non sarebbe conforme alla Convenzione di Kyoto riveduta e ratificata dalla Svizzera, la quale raccomanda la concessione di un limite di franchigia secondo il valore pari a 75 DSP.

7 Commento alle singole disposizioni

Art. 1 lett. c

Le merci del traffico turistico secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane saranno esenti dall’imposta sull’importazione fino a un valore complessivo di 150 franchi (finora fr. 300). Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta con sé attraversando il confine doganale o che acquista all’arrivo dall’estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.

7 RS 631.0